domenica 18 dicembre 2016

Mutuo ed usura - la posizione del Tribunale di Torino

La sentenza che vi proponiamo di seguito sintetizza in modo efficace la posizione del Tribunale di Torino in materia di usura e mutuo.

Il Giudice Astuni, con una complessa ma chiara decisione, ha respinto la domanda di restituzione degli interessi avanzata da due consumatori verso Banca Intesa Sanpaolo, negando la violazione  delle norme in materia di usura nel contratto di finanziamento.

I Consumatori si sono rivolti al Giudice al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di mutuo per la ritenuta usurarietà originaria del contratto
.

Precisamente, i Consumatori -tramite anche delle Consulenze Tecniche di parte- hanno sostenuto:


• che gli interessi di mora, così come predisposti dalla Banca nel piano di ammortamento, risultavano usurari;

• che la sommatoria del tasso di mora al TAEG (tasso annuo effettivo globale), previsti nel contratto di mutuo, comportava un ampio superamento della soglia d'usura.


Prima di addentrarsi nella pronuncia in commento risulta necessario fornire alcune precisazioni sui termini generalmente utilizzati nei contratti di mutuo bancari e sul concetto di usura, anche al fine di meglio comprendere la decisione ivi analizzata.


Nel contratto di mutuo bancario il mutuante (la Banca) concede al mutuatario (Consumatore, impresa, ecc) una somma di denaro con lo scopo di ottenere la restituzione del capitale maggiorata di interessi c.d. corrispettivi. 


La funzione degli interessi corrispettivi è quella, dal punto di vista della Banca mutuante privatasi del proprio denaro, di remunerazione e, dal punto di vista del Cliente mutuatario, di corrispettivo per il godimento del denaro erogatogli dalla Banca.

Col termine TEGM viene solitamente indicato il tasso effettivo globale medio, tale tasso viene individuato con cadenza trimestrale attraverso la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati da banche ed intermediari finanziari.


Dal TEGM si ricava il c.d. tasso soglia che costituisce ai sensi dell'art. 644 C.p. (c.d. usura) il limite oltre il quale gli interessi si presumono usurari.

Diverse sono le norme rinvenibili nell'ordinamento italiano in materia di usura:


• la Legge 7 marzo 1996 n. 108 sulla c.d. usura bancaria nei rapporti tra Cliente e Banca (Il legislatore ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 C.p. e dell'art. 1815 C.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.);

• l'art. 644 C.p. disciplina il reato di usura;

• l'art. 1815, comma II°, C.c. prevede la nullità della clausola in cui vengono convenuti interessi usurari (Cfr. “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”).

Bisogna necessariamente partire dal concetto di usura, così come individuato all'art. 644, comma I°, C.p., il quale prevede l'applicazione della reclusione da due a dieci anni e della multa da € 5.000 ad € 30.000 per “chiunque si fa dare o promettere (…) in corrispettivo di una prestazione di denaro (…) interessi o altri vantaggi usurari (...)”.


Nei successivi commi del predetto articolo vengono individuati due tipi di usura, l'usura c.d. oggettiva e l'usura c.d. residuale-soggettiva.


Il terzo comma dell'art. 644 C.p. prevede l'usura oggettiva stabilendo che sia la Legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Pertanto, ai fini della c.d. usura oggettiva rileva unicamente il superamento del limite stabilito dalla legge ed oltre il quale gli interessi si presumono usurari.

Sempre il terzo comma prevede l'usura residuale-soggettiva precisando che la stessa ricorre allorquando gli interessi, oneri e commissioni, anche se inferiori al limite della c.d. usura oggettiva fissato per legge “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.”.

Pertanto, ai fini della c.d. usura residuale-soggettiva rilevano la sussistenza di una sproporzione tra la prestazione del soggetto che eroga credito e gli interessi e compensi corrisposti dal debitore.


Infine, il quarto comma dell'art. 644 C.p. -applicabile ad entrambi i tipi di usura- stabilisce che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si debba tener conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.


Fatte queste debite precisazioni è opportuno evidenziare che nella pronuncia in commento il Tribunale di Torino ha enunciato due principi interessanti:

1) “(...) non vi è mai stato nell'esecuzione del mutuo alcun ritardo del pagamento delle rate da parte dei mutuatari; (…) alcun interesse moratorio è mai stato applicabile o applicato; ergo il tasso di mora non ha avuto alcun impatto sull'onerosità del credito (...)” (Cfr. Sentenza Tribunale di Torino del 26.04.2016, pgg. 12-14);


Pertanto, il Tribunale di Torino sostiene che, qualora non vi sia stato alcun tipo di inadempimento da parte del cliente nell'adempimento del contratto di mutuo, tutti i costi eventualmente promessi (es. mora, clausole penali e di estinzione anticipata) non debbono essere computati ai fini dell'usura perchè “condizioni” non ancora verificatesi.


Ne consegue che il Giudicante ritiene non comminabile la nullità del contratto di mutuo e l'applicazione di sanzioni penali e civili anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili -perchè subordinati a condizioni non ancora verificatesi né certe-, come nel caso di ritardo nel pagamento che determini l'applicazione di interessi di mora in misura tale da determinare il superamento della “soglia”.


Il Tribunale con un simile ragionamento ritiene corretto, al fine dell'accertamento usurario dei costi eventuali, postergare la rilevanza penale-civile dal momento della pattuizione a quello della verificazione effettiva del costo.

2) “Per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. (…) in conclusione il tasso di mora non ha concorso a determinare l'onerosità del contratto (...)” (Cfr. Sentenza Tribunale di Torino del 26.04.2016, pg. 13).


Pertanto, il Tribunale di Torino ha sostenuto che il mutuatario (il Cliente) può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può mai essere chiamato a pagare nello stesso frangente temporale un interesse pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Ne consegue che il Giudicante, ai fini del calcolo per valutare il superamento della soglia usuraria, ritiene non cumulabili i due interessi: corrispettivi e di mora (o applico quello corrispettivo, o applico quello di mora). 


La pronuncia in commento è decisamente interessante in quanto i principi nella stessa enunciati sono in netto contrasto con quelli seguiti dalla recente e prevalente giurisprudenza.


In particolare, la Corte di Cassazione, già analizzata in questo blog (vedi), ha proposto una diversa interpretazione delle norme evidenziando cheIl mutuo è usurario solo perchè contempla la pattuizione di interessi moratori usurari, che, naturalmente, al momento della pattuizione, costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo; non occorre attendere che la fase patologica si concretizzi né che la mora venga pagata: è sufficiente solo verificare, con giudizio ex ante, che, per tale fase, il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo usurario.” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I°, del 09.01.2013 n. 350).


Alla luce di quanto ampiamente precisato, dando per buona la decisione del Tribunale di Torino, si avrebbe questa curiosa situazione: due contratti identici possono essere definiti uno lecito e l'altro pattiziamente usurario a seconda che si verifichi il pagamento del costo ab origine incerto (es. mora). Ne deriverebbe che l'accertamento dell'usura verrebbe vagliata solamente al verificarsi della condizione sospensiva del verificarsi del costo eventuale (es. mora). Pertanto, il medesimo contratto sarebbe al contempo usurario e lecito, con l'esito lasciato “in sospeso” per un riscontro futuro del concretizzarsi o meno di una determinata circostanza (es. ritardo nel pagamento).

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Torino.
Tribunale di torino - usura e mutuo by Consumatore Informato on Scribd

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