L'Agenzia, con la comunicazione Prot. n. 125604/2016 che potete leggere di seguito, ha indicato le modalità per l'accredito del rimborso della somma non dovuta per la famosa "tassa sulla televisione".
In primo luogo, occorre osservare che il rimborso deve essere effettuato dalla società che eroga il servizio elettrico, dietro richiesta dell'interessato, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del consumatore.
Nel caso di esito negativo della richiesta, il consumatore può rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso della somma illegittimamente addebitata per il canone RAI non dovuto.
In questi casi, il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica deve presentare l'istanza all'Agenzia delle Entrate, anche in via telematica attraverso l’applicazione web disponibile a partire dal 15 settembre 2016, oppure con apposita richiesta di rimborso inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Qui di seguito, alcune istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Canone RAI - rimborso by Consumatore Informato on Scribd
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