domenica 10 luglio 2016

Sovraindebitamento & consumatore - bene la sentenza della Cassazione

Una delle sentenze più importanti pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2016 ha ad oggetto la qualifica del consumatore nella procedura di sovraindebitamento prevista dalla legge n. 3/2012.

La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in una ipotesi in cui il tribunale aveva pronunciato un decreto di non sospensione del piano di sovraindebitamento, considerando il richiedente non rientrante nella nozione di consumatore di cui all'art. 6, comma 21 della legge n.3/2012. Proposto il reclamo, respinto dal giudice, il richiedente si è rivolto alla Suprema Corte chiedendo di accertarsi la sua qualità di consumatore, in quanto seppur professionista la sua posizione debitoria aveva tratto fondamento da rapporti contrattuali estranei all'attività professionale.

E' noto che, a mente dell’art. 6, comma 2, lett. a), una persona può essere definita sovraindebitata quando si trova in una perdurante situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il suo patrimonio liquidabile per ottemperare ai propri debiti. Ne deriva che il debitore si trovi i una continua e definitiva posizione di non poter adempiere alle proprie obbligazioni.

La Corte, come riportato dai migliori commentatori, ha evidenziato la figura del consumatore chiarendo che ai sensi della normativa inerente il sovraindebitamento: "La nozione di consumatore, abilitato al piano, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica ha contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o attinenti agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo (id est: tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012." (Suprema Corte di Cassazione, Pres. Ceccherini – Cons. Rel. Ferro, sentenza n. 1869 del 01.02.2016).

In conclusione, anche il professionista o l’imprenditore che si sia indebitato per attività che esulano da quelle dell'impresa o dell'attività professionale può essere considerato consumatore e accedere alla disciplina del sovraindebitamento.

Di seguito, la sentenza della Cassazione.

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