domenica 11 ottobre 2015

Tribunale di Milano: la banca non può più applicare l'anatocismo bancario dal 1° gennaio 2014

Questa domenica vi proponiamo la recente Ordinanza del 29 luglio 2015, con la quale il Tribunale di Milano, ribadendo un proprio orientamento formatosi negli ultimi mesi, ha negato la possibilità da parte della banca di poter continuare ad applicare la capitalizzazione degli interessi (anatocismo bancario) nei rapporti con i propri correntisti.

Abbiamo già trattato l'argomento di recente, evidenziando che a seguito dell'intervento del Legislatore, con la modifica dell'art. 120 TUB, si è creata un particolare contrasto tra l'interpretazione della norma fornita dai giudici, e quella offerta di recente dalla Banca d'Italia, la cui volontà è quella di ripristinare l'anatocismo (vedi).

Il Tribunale di Milano, già con due ordinanze del 23 marzo e 3 aprile 2015, ribadite dal provvedimento che potete leggere di seguito, ha preso una posizione netta sull'argomento, proprio analizzando l'art. 120 del TUB.

I giudici milanesi hanno evidenziato che la modifica dell'articolo appena richiamato, la quale introduce il divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014, sarebbe norma immediatamente valida e vincolante nei rapporti tra banca e correntista, senza la necessità di alcuna norma applicativa (nello specifico intervento del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio) che alla data odierna non è ancora intervenuto.

In termini più semplici, il Tribunale di Milano afferma che l'art. 120, comma 2 del TUB è immediatamente valido e vincolante nella parte in cui stabilisce che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Con l'Ordinanza del 29 luglio 2015, riprendendo le conclusioni già raggiunte in precedenza dallo stesso giudice, il Tribunale di Milano osserva che "la modifica dell'art. 120, II comma Tub introdotta con l'art. 1, comma 629 l. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi", in collegamento col successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale.

Questa interpretazione corrisponde anche alla volontà del Legislatore, come si evince dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale si afferma che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo e come si deduce dalla mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva ripristinato l'anatocismo bancario.

La norma in esame è d'immediata applicazione, senza necessità di attendere l'intervento del CICR, considerato che la norma ha demandato al CICR il compito d'individuare le modalità ed i criteri per la contabilizzazione degli interessi che maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione d'interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b della norma.".

E quindi, il Tribunale di Milano ritiene che, trovando applicazione diretta ed immediata la novità normativa di cui all'art. 120 TUB e non avendola seguita la banca a partire dal 1° gennaio 2014, l'istituto di credito ha violato il generale dovere di correttezza e diligenza nei rapporti con il cliente/consumatore sancito, peraltro, dall'art. 2 della Costituzione.

Qui l'Ordinanza del 29 luglio 2015 pronunciata dal Tribunale di Milano. 
Art. 120 TUB - legge finanziaria 2014 - anatocismo - nullità

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