domenica 19 aprile 2015

Nulli gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari privi di potere!

Ed ora la domanda nasce spontanea: "quale può essere la sorte di tutti gli atti di accertamento sottoscritti da dirigenti privi di qualifica?".

Gli atti sottoscritti da persone prive di potere dirigenziale devono essere considerati radicalmente nulli o comunque, inefficaci nei confronti del contribuente.

Questo è l'effetto incontrovertibile che deriva dalla sentenza n. 37 del 2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale lo scorso mese di febbraio, la quale ha definitivamente demansionato 767 dirigenti a personale dell'Agenzia privo di potere di firma degli atti di accertamento e dei ruoli.

a. La vicenda
L'incredibile vicenda ha inizio nel 2009, allorché vengono attribuiti poteri di firma dirigenziale ad una serie di funzionari privi di qualifica, attraverso dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, con il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La posizione di questi funzionari "senza potere di firma" viene, all'apparenza, sanata dal Ministero nel 2010, ma immediatamente viene proposto ricorso al TAR Lazio, attraverso il quale viene contestato il provvedimento ministeriale, per violazione del D. Lgs. n. 165/2001, norma che dispone la nullità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore.

Il TAR Lazio accoglie l'eccezione sollevata contro la nomina dei dirigenti, e l'Agenzia delle Entrate ricorre al Consiglio di Stato, contestando la decisione assunta dal giudice amministrativo di primo grado.

Nel frattempo, il Governo ha pensato di risolvere la questione con il Decreto Legge n. 16/2012 (convertito con la Legge n. 44/2012) con il quale ha, in parole povere, sanato tutte le posizioni sino alla pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato, con attribuzione di incarico dirigenziale a persone prive di qualifica. 

Il Consiglio di Stato, nel 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge n. 44/2012, chiedendo se tale "sanatoria" possa essere conforme al principio sancito dal citato D. Lgs. n. 165/2001.

b. Corte Costituzionale - la sentenza
E la Corte Costituzionale, per taluno in modo scontato, ha dichiarato illegittima la norma con la quale si è tentato di sanare una evidente e macroscopica carenza della burocrazia nazionale, riaffermando il principio secondo il quale possono sottoscrivere gli atti dell'Agenzia delle Entrate (e dell'Agenzia del Territorio), solo coloro che abbiano ottenuto il conferimento di incarico dirigenziale nell'ambito di un'amministrazione pubblica, previo esperimento positivo di un concorso pubblico.

L'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, come ribadito dalla Corte Costituzionale, dispone un chiaro ed invalicabile limite di legge, prevedendo il divieto per il lavoratore di poter svolgere mansioni superiori a quelle previste per qualifica superiore.

Tale norma non può essere derogata nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, laddove secondo prassi l'Amministrazione ha per anni attribuito al funzionario qualifica e poteri spettanti al dirigente. 

L'art. 8 del DL n. 16/2012 ha derogato in modo illegittimo al principio sopra richiamato, arrivando ad attribuire potere dirigenziale a funzionari con mansioni contrattuali di livello inferiore.

Il Giudice conclude dichiarando incostituzionali le norme che prevedono tale sistema di sostituzione delle cariche dirigenziali all'interno dell'Agenzia, con conseguente invalidità degli atti amministrativi sottoscritti dai funzionari privi di qualifica. 

c. Quali conseguenze?
In effetti appare inevitabile che gli atti fin qui perfezionati e notificati al contribuente mediante la firma di un funzionario privo di qualifica non devono essere considerati validi, con conseguente possibilità da parte di chiunque riceva l'avviso di accertamento di poterne contestare la nullità.

Per quel che riguarda il futuro, invece, da quel che si legge e si sente, il Ministero dell'Economia dovrebbe organizzare, non si sa come e quando, un nuovo concorso con il quale trovare i dirigenti che dovranno sostituire, in ruolo, i funzionari che hanno sino ad oggi svolto l'attività dirigenziale.

Qui di seguito, la sentenza.

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