domenica 2 dicembre 2012

Ritardo del volo aereo – rimborso escluso se il vettore dimostra che il disagio è dovuto a circostanze eccezionali

La Corte di Giustizia torna ad affrontare la tematica inerente il risarcimento del danno spettante al viaggiatore per ritardo del volo, ribadendo l’interpretazione degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004.

Secondo il giudice comunitario, nel caso in cui il volo aereo parta con tre o più ore di ritardo, il passeggero è legittimato a reclamare una compensazione pecuniaria a  mente dell’art. 7 del citato Regolamento n. 261/2004.

Il diritto di compensazione spetta al passeggero anche nel caso di cancellazione del volo aero, in quanto tale evento viene equiparato dal giudice alla perdita di tempo subita dall'acquirente di un biglietto aereo per ritardo della partenza dell’aereo mobile.

Nella sentenza che vi proponiamo di seguito, la Corte di Giustizia ribadisce altresì che il diritto di compensazione in favore del passeggero è escluso qualora il vettore aereo sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato della partenza (o dell’arrivo) sia dovuto a circostanze eccezionali ed imprevedibili che lo abbiano di fatto costretto a ritardare la partenza (o l’arrivo a destinazione) anche per ragioni di sicurezza.

Il vettore deve fornire adeguata prova di aver posto in essere tutte le misure idonee per limitare il disagio del passeggero, senza riuscire ad evitare o limitare il ritardo del volo aereo.

Risulta confermato, in conclusione, l'orientamento secondo il quale il vettore aereo può negare al passeggero la compensazione/rimborso del biglietto aereo se tale ritardo è dovuto a circostanza eccezionali ed imprevedibili.

Di seguito il testo della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia lo scorso 23 ottobre 2012.

Corte Giustizia 23102012

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...