domenica 19 agosto 2012

Class action contro Microsoft inammissibile

La class action è uno strumento processuale che è formalmente presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni.

Di fatto, però, sino ad oggi le azioni collettive proposte dalle associazioni dei consumatori non hanno fornito alcun significativo risultato positivo e si sono sempre concluse con esito negativo per i richiedenti (il cd. attore collettivo).

La sentenza di questa domenica è una Ordinanza del Tribunale di Milano con la quale è stata respinta l'azione collettiva avviata da ADUC nei confronti di Microsoft e relativa al sistema operativo windows che viene automaticamente installato su tutti i principali pc/notbook.



Abbiamo già trattato l'argomento (vedi), evidenziando che il contratto di acquisto impone all'acquirente l'obbligo di accettare le condizioni imposte da Microsoft.



Questo negozio è stato definito da ADUC come contratto atipico con il quale il contraente debole, il consumatore, si vede costretto ad accettare condizioni contrattuali che non può leggere e nemmeno contestare. 



L'associazione aveva sostenuto che questo tipo di contratto non consentirebbe al consumatore di poter essere informato preventivamente rispetto alle condizioni del contratto; di poter esprimere un consenso informato; di poter rinunciare al contratto, laddove egli ne ravvisi l'opportunità.

L'associazione aveva contestato la vessatorietà delle clausole contrattuali, le quali violerebbero l'art. 33 lettera I) e C) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto un parte (Microsoft) impone all'altra (il consumatore) l'accettazione di determinate clausole svantaggiose per quest'ultima.



Sulla base di queste considerazioni, l'associazione aveva agito in giudizio per veder accertata la natura vessatoria delle clausole inserite nel contratto, dichiarata la loro nullità e consentito al consumatore che non intenda utilizzare il sistema operativo di windows di poterlo restituire ed ottenere il denaro versato all'atto dell'acquisto.



Il Tribunale di Milano, non entrando nemmeno nel merito della vicenda trattata, ha ritenuto inammissibile la domanda collettiva proposta da ADUC, affermando la carenza di legittimazione passiva di Microsoft.



Il giudice milanese ha ritenuto, però, che nel caso di vendita di computer con sistema operativo pre installato e proprietario, ossia non rimuovibile dall'acquirente, il consumatore non deve avanzare le proprie contestazioni alla società di software (ossia il cd. licenziante) che autorizza l'installazione del prodotto da parte del produttore dell'hardware.



Il consumatore deve eventualmente lamentarsi nei confronti di quest'ultimo, in quanto la scelta di installare un software proprietario (e quindi non rimuovibile dal pc) ricade sulla società di hardware.

ADUC avrebbe dovuto, afferma il giudice con la sentenza che vi proponiamo di seguito, citare in giudizio la società che ha costruito il pc, ovvero Asustech, considerato legittimato passivo rispetto alla pretesa fatta valere con l'azione collettiva.

TribMI_OrdinanzaClassActionMicrosoft

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