lunedì 6 maggio 2024

Certificato Getaway: basta spese di gestione. Così ha deciso il Tribunale di Torino

Un nuovo intervento giudiziario ha accertato, senza ombra di dubbio, che i contratti di adesione a determinati club inglesi, commercializzati in Italia negli ultimi decenni, sono contrari al Codice del consumo e non sono validi (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Torino ha stabilito, con il provvedimento di cui potete leggere uno stralcio in calce al nostro intervento, che il consumatore che è stato iscritto a Club Getaway sulla base di un contratto non valido, non può essere vincolato agli obblighi che nascono dal contratto, ossia il pagamento delle spese di gestione annuali.

Nel caso di specie, una coppia di consumatori torinesi veniva attratta ad un incontro presso un hotel dalla promessa di consegna di un coupon vacanza.

In quella sede, dopo una serie di presentazioni di un presunto diritto vacanza vantaggiosissimo (addirittura presentato come una forma di investimento), i promotori dell'allora Atlantis S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.) hanno convinto i consumatori a far firmare un modello contrattuale, come quello che potete visionare qui a lato, con la promessa di poter rivendere con facilità il certificato"State tranquilli, se non vi piace, ve lo rivendiamo noi".

La verità è risulta ben diversa, in quanto solo dopo aver ricevuto il certificato (clicca qui un esempio di certificato Getaway) sono venuti a conoscenza della reale finalità del contratto concluso con Atalantis, e quando hanno provato a contattare la società per ottenere la restituzione della somma pagata, nessuno ha dato seguito alla promessa formulata al momento della vendita del diritto vacanza.

Tribunale di Torino: contratto generico - si alla cancellazione dal club

Il giudice piemontese, chiamato a giudicare la validità del contratto, ha ritenuto il modello firmato dai consumatori come non valida, in quanto estremamente generico e privo di tutti i dati necessari per far comprendere la natura dell'operazione e le conseguenze connesse all'adesione al club.

Non dobbiamo scordarci che in molte circostanze, come segnalato dai consumatori che ci hanno scritto, quando taluno degli aderenti a questi contratti si reca presso un resort, scopre che in realtà questo certificato vale solo per due persone, e che è necessario aderire ad una nuova iniziativa denominata platinum attraverso il c.d. upgrade (clicca qui per un approfondimento).

Nella specifica vicenda, il Tribunale di Torino ha accertato l'invalidità del contratto concluso con l'allora Atlantis (poi Happiness) ed altresì stabilito: "..........l’obbligo della società resistente Happiness s.r.l. (già Atlantis s.r.l.) di provvedere a proprie spese all’immediata cancellazione dei ricorrenti      dal registro degli associati del Club Getaway.".

Di seguito una sintesi della vicenda che ha riguardato i consumatori piemontesi. 

domenica 5 maggio 2024

Sezioni Unite della Cassazione chiamate a risolvere la vicenda euribor

La questione Euribor manipolato finisce, come scontato, alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, proprio alla luce dell'evidente contrasto sorto in giurisprudenza su questo punto.

La questione è stata trattata dalla Cassazione (Ordinanza n. 34889/2023 clicca qui), la quale ha evidenziato la nullità dei contratti bancari, ove il tasso di interesse è collegato all'Euribor.

Il giudice di legittimità ha richiamato la decisione della Commissione dell'Unione europea, la quale ha condannato il cartello che, tra il 2005 e il 2008, ha manipolato il tasso di riferimento dell'euribor.

Secondo la Cassazione, infatti, l'intesa vietata, e oggetto di censura a livello comunitario, ponendosi in contrasto con l'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") produce i propri effetti non solo nei rapporti tra le banche oggetto di condanna, ma anche nei contratti conclusi tra i consumatori e le varie banche e fondati su una determinazione del tasso di interesse "alterata".

Per tutti i contratti bancari, limitatamente al periodo 2005/2008, sarebbe possibile invocare la nullità parziale con conseguente richiesta di restituzione dei maggiori interessi versati da parte del consumatore (per un approfondimento sulla vicenda Eurbor, clicca qui).

La tesi sviluppata dalla Corte di Cassazione al termine del 2023 è stata oggetto di pronta censura da parte di alcuni tribunali italiani (primo fra tutti, il Tribunale di Torino vedi qui), i quali si sono discostati dal giudice di legittimità.

Anche la Procura Generale della Cassazione, come potete leggere di seguito, ha contestato il provvedimento della Cassazione, così motivando la propria posizione: "Ciò posto va innanzitutto ricordato che L’EURIBOR è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. L’EURIBOR, definito come un indice del «tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno della zona euro» (http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html), si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria. In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), «le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso […] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un’altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all’interno della zona euro» (Codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea, pag. 17.). L’EURIBOR è calcolato (Dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15 % più alta e del 15 % più bassa. Successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale.) in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti (Al momento dell’infrazione, le banche del panel erano 44,) ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l’agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del diparti mento tesoreria della banca. L’EURIBOR è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra). Ogni banca del panel fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell’EURIBOR [uno per ciascuna delle scadenze (tenor), che vanno da una settimana a dodici mesi]. L’EURIBOR non ha una scadenza overnight. Questo ruolo è assunto dall’EONIA, che è un tasso di interesse over night calcolato con l’aiuto della Banca centrale europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all’EONIA sono le stesse banche del panel che contribuisce all’EURIBOR. Le diverse scadenze dell’EURIBOR (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull’EURIBOR. Per gli EIRD, la rispettiva scadenza dell’EURIBOR che sta giungendo a maturazione o viene nuova mente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte dell’EIRD oppure il flusso di cassa che la banca deve pagare alla controparte in quella data. In funzione delle posizioni di negoziazione/esposizioni assunte per suo conto dai suoi operatori, una banca può avere un interesse per un fixing EURIBOR elevato (quando riceve un importo calcolato in base all’EURIBOR), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all’EURIBOR) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni). L'Euribor non è, dunque, un tasso fissato dalle Banche, ma è, al contrario, un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata (escludendo dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi) dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee (all’epoca dell’infrazione facevano parte del panel 44 banche).".

Chiarito in cosa consiste l'Euribor, la Procura osserva che nonostante siano state accertate le condotte illegittime da parte della banche che hanno composto il cartello, "non emerge una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente alterato il valore dell'Euribor.".

Nemmeno sotto il profilo del valore probatorio esiste una aderenza con quanto affermato dalla Cassazione, la quale ritiene che la decisione della Commissione assume valore di prova privilegiata della manipolazione dei tassi presupposto per la nullità parziale del contratto bancario: la Procura criticamente osserva che: "In mancanza di prova circa l’incidenza di tali condotte nella concreta determinazione del tasso Euribor appare davvero arduo sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all'Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite.".

Alla luce di questa discutibile posizione assunta dalla Procura Generale, possiamo solo attendere l'intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Cassazione.

Procura Generale della Cassazione

sabato 4 maggio 2024

Elettricità: fino al 30 giugno il cliente non vulnerabile può rientrare in Maggior Tutela

Fonte: comunicato stampa
19 aprile 2024
Il rientro nel servizio di Maggior Tutela elettrico, per gli utenti domestici non vulnerabili, può essere richiesto dal cliente fino al 30 giugno. Fa fede la data di ricezione della richiesta del cliente attraverso i canali, anche telefonici o telematici, indicati dall’esercente la Maggior Tutela. Il chiarimento di Arera segue la Raccomandazione dell’Autorità agli esercenti il servizio di Maggior Tutela del 23 febbraio 2024, in materia di informazione e fruibilità delle modalità di attivazione del servizio.

I clienti domestici elettrici non vulnerabili, che si trovano attualmente nel mercato libero, hanno il diritto di chiedere il rientro nel servizio di Maggior Tutela fino al 30 giugno 2024, per essere trasferiti al Servizio a Tutele Graduali. La richiesta va inoltrata all’esercente il servizio di Maggiore Tutela nel Comune in cui si trova la fornitura. Per chi non conoscesse il nome dell’esercente la Maggior Tutela, l’Autorità ricorda di aver predisposto una specifica pagina.

Gli esercenti di Maggiore Tutela devono inoltrare al Sistema informativo integrato le richieste di switching secondo le tempistiche ordinarie; in tutti i casi sarà garantito il passaggio al Servizio a Tutele Graduali. Fino alla decorrenza del Servizio a Tutele Graduali continuerà ad applicarsi il contratto in corso.

venerdì 3 maggio 2024

lunedì 29 aprile 2024

domenica 28 aprile 2024

Autovelox: finalmente la Cassazione chiarisce che approvazione ≠ omologazione: tutte nulle le multe!

Forse è la volta buona. Forse i comuni italiani vorranno smetterla di fare orecchie da mercante, svuotando le tasche degli automobilisti attraverso rilevazioni della velocità irregolari.

La Corte di Cassazione, in modo chiaro ed inequivocabile, è tornata a trattare il tema della validità delle sanzioni amministrative per la violazione della velocità accertata con un dispositivo elettronico.

La vicenda è oggetto di vivace contrasto tra la Suprema Corte ed alcuni giudici di merito, i quali insistono nell'offrire una trattazione differente della questione.

Da un lato, giudici di pace e Cassazione che affermano che ai fini della validità delle sanzioni, il dispositivo elettronico che rileva la velocità deve essere omologato e tarato periodicamente; dall'altra parte i tribunali che sostengono che approvazione = omologazione e quindi basta il provvedimento amministrativo locale per rendere legittime le rilevazioni elettroniche della velocità attraverso autovelox (leggi qui il Tribunale di Belluno).

Nel nostro intervento dello scorso novembre auspicavamo un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione volto, si spera, a superare questo orientamento contrario alle norme e al buon senso, e il provvedimento oggetto del nostro commento odierno pare soddisfare la nostra richiesta.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Comune di Treviso contro un provvedimento con il quale è stata considerata non valida la multa elevata per eccesso di velocità accertata con un autovelox non omologato.

Il giudice ha condiviso la sentenza impugnato, proponendo considerazioni condivisibili e che qui ci limitiamo a riproporre: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

La speranza è che questa sentenza sia utile per riportare i giudici sulla retta via, abbandonando quella poco comprensibile idea di voler mettere sullo stesso piano l'approvazione amministrativa dell'autovelox e l'omologazione del dispositivo.

Di seguito, il testo dell'Ordinanza n. 10505/ 2024 della Corte di Cassazione - Sezione II^ Civile.

sabato 27 aprile 2024

Ritornano i buoni fruttiferi più sicuri, indicizzati all’inflazione, ma Poste Italiane li snobba

Fonte: Il Fatto Quotidiano
18 marzo 2024
Dopo un’assenza di oltre quattro anni, dal 7 marzo è di nuovo disponibile uno fra gli impieghi più sicuri per un risparmiatore italiano. Si tratta dei buoni fruttiferi decennali indicizzati all’inflazione italiana e per la precisione la serie attualmente in emissione è denominata IL110A240307.

In linea generale per sottoscrivere i buoni della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) bisogna passare per le Poste Italiane, recandosi in un ufficio postale o anche online. Proprio in virtù di questa esclusiva tali buoni sono detti postali. È indubbiamente un limite e può anche diventare un problema, come vedremo. Ma non c’è altra via. Il loro vantaggio rispetto ai titoli del Tesoro è che non si rischia il capitale in termini nominali. Il prezzo di smobilizzo resta sempre 100 ogni 100 euro investiti, mentre coi Btp o Cct può variare e anche crollare: vedi i Btp-i 2051 con quotazioni rimaste per mesi sotto 60 e tuttora sotto 70 euro.

Ma una tale protezione di per sé non varrebbe granché, dato che l’inflazione può decurtare fortemente il valore reale della moneta. E al riguardo non ci sarebbe da stare tanto tranquilli, a leggere cosa scrive la Posta su Internet riguardo ai nuovi buoni indicizzati al costo della vita: chiedendo il rimborso dopo almeno 18 mesi “si può ottenere anche il pagamento degli interessi maturati”. Il che sarebbe un po’ poco, visto che il tasso d’interesse effettivo arriva solo al massimo allo 0,60% annuo.

D’accordo che il riscatto è sempre possibile alla pari, ma sembrerebbe che si debba aspettare la scadenza per recuperare l’inflazione. Né la cosa stupirebbe più di tanto: altre emissioni della Cdp, come i buoni postali Soluzione Futuro, funzionano proprio così.

In effetti le cose stanno in termini diversi e migliori. Leggendo il regolamento con attenzione e - ammettiamolo pure! - una certa competenza, si scopre che anche prima del rimborso finale il valore di riscatto segue l’andamento del costo della vita, cioè dei prezzi.

Sottoscrivendo tali buoni, uno può quindi fare conto di avere da parte un gruzzoletto (o un gruzzolone) che mantiene il suo potere d’acquisto anche se in modo non perfettissimo: l’indicizzazione scatta solo dopo un anno e mezzo, ci sono le imposte ecc.

Alla lunga otterrà meno che con Btp indicizzati all’inflazione. Sull’arco di dieci anni nell’ordine in tutto di un 10% in meno. Ma non rischia di vedere scendere o addirittura crollare il valore reale del capitale che ha messo da parte.

C’è però una difficoltà. Un risparmiatore non si stupisca se dovrà insistere con l’addetto dell’ufficio postale, perché questi gli sconsiglierà tale investimento, come in generale i buoni fruttiferi. E cercherà invece di rifilargli polizze vita, fondi pensione o altri esecrandi prodotti del risparmio gestito. Su di essi le Poste Italiane guadagnano molto di più che sui buoni postali.

venerdì 26 aprile 2024

Acquisto periodico: sanzione ad Amazon per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
24 aprile 2024
Sul sito www.amazon.it, per un’ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, limitando così la libertà di scelta dei consumatori. Accolti gli impegni per un’altra condotta contestata dall’Autorità.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon, le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l.

Grazie all’attività istruttoria, l’Antitrust ha accertato che Amazon attua una pratica commerciale scorretta consistente nella pre-selezione dell’acquisto periodico per un’ampia selezione di prodotti offerti sul sito https://www.amazon.it. In particolare, nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell’articolo selezionato, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, sia per prodotti venduti da Amazon sia per prodotti venduti da terzi sul marketplace.

lunedì 22 aprile 2024

domenica 21 aprile 2024

Milano segue Torino contro la nullità dei contratti bancari con l'Euribor "manipolato"

Anche il Tribunale di Milano ha deciso di discostarsi dal provvedimento reso dalla Corte di Cassazione lo scorso 13 dicembre 2023 sul tema della manipolazione dell’Euribor da parte di un cartello di banche.

Come noto, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dei consumatori a veder dichiarata la nullità parziale del contratto che prevede l'applicazione del tasso variabile fondato sull'Euribor per il periodo 2005/2008 (qui un approfondimento).

La tesi sviluppata dalla Corte di Cassazione, dopo aver trovato un primo orientamento contrario espresso dal Tribunale di Torino (giudice Astuni vedi qui), incontra anche il parere contrario espresso dal Tribunale di Milano, il quale si allontana dai giudici di legittimità.

A detta del giudice milanese, infatti, gli effetti dell'Euribor manipolato possono eventualmente riguardare non solo i contratti conclusi con le banche che hanno partecipato al cartello dichiarato illegittimo dalla Commissione, ma anche per i rapporti bancari a cui il tasso Euribor era destinato.

Il provvedimento adottato dalla Commissione, ricorda il giudice, ha riguardato la validità di fideiussioni omnibus, ossia altri tipi di contratto bancario rispetto a quello oggetto di discussione (n.d.r. nel caso di specie, il contratto bancario dedotto in giudizio è un leasing bancario), sicché "da non potersi invocare l'autorità della decisione".

E' di tutta evidenza che se tale orientamento dovesse trovare futura conferma, la questione verrebbe fortemente ridotta con annullamento di ogni effetto positivo in favore dei consumatori del provvedimento europeo, confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte.

Tribunale di Milano - sentenza n. 2221/2024

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