domenica 26 novembre 2017

Mediazione: il consumatore può conciliare senza l'avvocato

Il Tribunale di Verona mette fine alla lunga questione relativa all'obbligo della difesa tecnica durante il procedimento di mediazione, previsto ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, e il contrasto con i principi stabiliti dalle direttive comunitarie, introdotte nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 130/2015, norme che escludono l'obbligo della presenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione avviato dal consumatore.

Il Tribunale di Verona si era rivolto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ponendo questo semplice quesito: il consumatore deve farsi assistere da un avvocato quando chiama in mediazione un venditore/produttore?

Il Giudice comunitario si è espresso in senso negativo (vedi sentenza n. 457 del 14 giugno 2017), ravvisando un contrasto tra la norma comunitaria e quella nazionale, con conseguente disapplicazione delle regole introdotte con il D. Lgs. n. 28/2010.

Il Tribunale di Verona, preso atto della soluzione proposta dal Giudice comunitario, ha dato immediata attuazione al principio, ordinando alle parti di avviare la procedura di mediazione, senza la necessità della presenza dei legali.

Qui l'Ordinanza del Tribunale di Verona.
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