domenica 8 ottobre 2017

Mediazione civile: il consumatore può partecipare senza l'avvocato

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha risolto in senso favorevole al consumatore la questione relativa all'obbligatorietà della presenza di un avvocato durante il procedimento di mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Verona all'inizio del 2016 (vedi), in una controversia che vedeva di fronte un istituto di credito ed una sua cliente.

In vero, già le conclusioni dell'avvocato generale - Henrik Saugmandsgaard Øe (Danimarca) - avevano fatto intendere che la decisione che sarebbe stata assunta a livello comunitario era decisamente volta a tutelare il consumatore (vedi).

Il Giudice comunitario, con l'intervento che potete leggere di seguito, ha affermato che le norme italiane non possono imporre l’obbligo di assistenza legale per il consumatore che di avvio ad un procedimento di soluzione alternativa delle controversie (ADR).

In altri termini, se volete avviare una mediazione civile, anche in materia obbligatoria, non siete obbligati a rivolgervi ad un avvocato.

Il provvedimento della Corte di giustizia è interessante anche perché ribadisce il principio comunitario secondo il quale se una delle parti non partecipa all'ADR, è possibile prevedere una sanzione pecuniaria collegata alla sua ingiustificata assenza al procedimento.

Qui di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia. 
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