domenica 13 agosto 2017

CMS al vaglio della Cassazione

Come si dice in questi casi: "non c'è due senza tre" e quindi, dopo aver rinviato alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa alla validità dei contratti di intermediazione finanziaria e bancari privi di firma della banca (vedi) e la questione dell'usura nei contratti tra banca e cliente per i rapporti pre 1996 (vedi), un'altra questione viene affidata alla soluzione dei giudici di legittimità nella loro più importante formazione.

Ancora una volta, quindi, la Cassazione non è riuscita a superare un contrasto, così dovendo affidare la questione alle Sezioni Unite, per trovare una soluzione unitarie, forse, definitiva.

Nel caso di specie, stiamo parlando della Commissione di Massimo Scoperto, ovvero la commissione che è stata fatta pagare ai correntisti per anni e legata ai saldi passivi segnati nei rapporti con le banche.

Successivamente all'intervento del 2008, ratificato con la legge n. 2/2009, le norme in materia di CMS sono cambiate e divenute - negli anni - più trasparenti e rispettose dei rapporti tra intermediario bancario e cliente, consentendo a quest'ultimo di comprendere con più chiarezza quali costi è tenuto a sopportare quando il conto finisce in rosso (vedi qui).

La nuova disciplina, però, è stata oggetto di critiche e contrasti, tant'è che la stessa Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (relatore Dolmetta) ha ritenuto di dover ottenere un chiarimento in merito alla nuova disciplina in tema di commissione di massimo scoperto introdotta dall’art. 2-bis della l. n. 2 del 2009, ponendosi questo dilemma: queste norme hanno natura di interpretazione autentica della normativa già esistente in materia di usura, ovvero presentano una peculiare innovazione tale da renderle applicabili, e qui sta il punto dolente, applicabili solo ai rapporti bancari sorti successivamente all'entrata in vigore della legge?

La soluzione della questione è di rilievo centrale, in quanto se dovesse essere affermato il carattere innovativo della norma, per i rapporti antecedenti all'entrata in vigore della citata l. 2/2009, ai fini del controllo del tasso effettivo globale, per la valutazione del carattere usurario degli interessi, non dovrebbe essere inclusa la commissione di massimo scoperto.

Nel caso opposto, ossia se la l. 2/2009 è norma di interpretazione autentica che nulla innova in materia, la conseguenza sarebbe estremamente chiara: l'interpretazione della norma produrrebbe i propri effetti anche per i rapporti bancari antecedenti alla sua entrata in vigore, sicché ai fini della determinazione degli interessi usurari dovrebbe essere considerata anche la cms.

Qui potete leggere il provvedimento.
Commissione Massimo Scoperto - decisione rinviata alle Sezioni Unite della Cassazione by Consumatore Informato on Scribd

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