domenica 18 giugno 2017

Vietata l'indicazione del latte nei prodotti vegani

Quante volte troviamo, anche sugli scaffali dei supermercati, prodotti con particolari indicazioni, o denominazioni specifiche, tali da indurci a pensare che quello specifico alimento contenga determinati alimenti.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta, con una recentissima sentenza, proprio con il fine di tutelare il consumatore, aggredito da marchi ed indicazioni ambigue e poco utili per l'acquisto.

La recente sentenza (C-422/2016) è interessante perché introduce un generale obbligo per il venditore di alimenti vegetariani, il quale è chiamato a denominare in modo chiaro il prodotto, con indicazioni esplicative o descrittive che risultino idonee nel chiarire l’origine vegetale del prodotto in questione.

Il venditore di prodotti vegetali, quindi, deve essere rigoroso nell'indicazione degli alimenti, della  provenienza e dell'eventuali modalità di produzione, al fine di consentire al consumatore di avere piena contezza dell'acquisto che sta effettuando.

La vicenda
Nel caso di specie, la società tedesca TofuTown produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani destinati, principalmente, al mercato tedesco.

Il venditore produce alcuni prodotti, con denominazione particolare ossia indicando al suo interno (o almeno facendo intendere) alimenti di provenienza animale: tra queste denominazioni rientrano «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili.

I prodotti in questione, invero, sono composti esclusivamente da alimenti vegetali e sono privi di qualsivoglia alimento animale e per tale ragione, la società venditrice viene citata in giudizio per condotta commerciale scorretta.

La Corte di giustizia dell'Unione europea
La questione arriva alla Corte di giustizia, a cui viene chiesto di interpretare la normativa comunitaria ed in particolare spiegare se la pubblicità di questi prodotti, ove viene fatto riferimento ad un alimento animale, violi la normativa comunitaria.

E la Corte, dopo aver analizzato la questione da più punti di vista, ha ritenuto che le indicazioni dei prodotti venduti dalla società TofuTown violino le norme in materia di pubblicità ingannevole, in quanto vi è il richiamo ad alimenti di origine animale (in primis, il latte) quando gli stessi non sono contenuti nel prodotto venduto.

Tale normativa, evidenzia la Corte di giustizia, riserva  le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.

Il Giudice comunitario ha concluso, quindi, dichiarando che queste denominazioni  non possono essere legittimamente impiegate per descrivere/pubblicizzare prodotti puramente vegetali.

Esiste, per completezza e come richiamato dal Giudice, un insieme di eccezioni previste per legge e che, se del caso, possono essere richiamate dal venditore, ma i prodotti sopra richiamati non rientrano tra queste eccezioni.

Qui la sentenza.
I prodotti vegetali devono essere indicati in modo corretto e trasparente by Consumatore Informato on Scribd

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