domenica 11 giugno 2017

Maximulta di Consob ai vertici di Banca Popolare di Vicenza

Le recenti sanzioni irrogate da Consob verso i vertici di Banca Popolare di Vicenza, attraverso tre distinte delibere, risulta alquanto beffarda (per non dire grottesca) visto l'eccessivo ritardo con il quale l'organo di controllo è intervenuto nella vicenda già trattata in questo blog.

E' di tutta evidenza, infatti, che Consob ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza per condotte irregolari poste in essere dal vertice aziendale tra aprile 2011 e aprile 2015.

Si tratta di violazioni delle norme di settore che hanno cagionato gravi danni ai risparmiatori (clienti - azionisti), finalizzate ad alterare le informazioni dei titoli azionari proposti sul mercato e, più in generale, il reale stato patrimoniale e finanziario dell'istituto di credito.

I provvedimenti hanno riguardato il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale in carica nel periodo oggetto di verifica, nonchè alcuni dirigenti della banca.

Di seguito, potete leggere una delle delibere Consob, la n. 19930, con la quale Consob ha accertato che la vendita dei titoli della banca sono avvenuti in assenza di corretta e trasparente informativa fornita agli investitori.

La banca, come accertato all'esito dell'ispezione di Consob, ha violato le discipline in materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di informazione societaria.

Peccato che, ancora una volta, questo intervento sia tardivo e di scarsa utilità per i risparmiatori.

Qui il provvedimento di Consob.


Delibera n. 19930
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. per violazioni del combinato disposto di cui agli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 58/1998 e delle relative norme attuative

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito «TUF»);
VISTO, in particolare:
- l’art. 114, comma 1, del TUF, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all’epoca dei fatti contestati “(…) gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni (…)”, nonché il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui “la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti (…) che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico”;

- l’art. 116, comma 1, del TUF, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all’epoca dei fatti contestati “Gli articoli 114 (…) si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione”;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (“Regolamento Emittenti”) e, in particolare:
- l’art. 109, comma 1, ai sensi del quale “Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico: a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 66-bis ;(…)”;
- l’art. 66, ai sensi del quale “(…) Gli emittenti strumenti finanziari assicurano che: a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti (…)”;

VISTO l’art. 181, comma 1, del TUF, il quale stabilisce che costituisce informazione privilegiata “un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.”;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

RILEVATO che, all’esito della vigilanza svolta dalla Consob nel periodo compreso tra il 22 aprile 2015 ed il 24 febbraio 2016 e dalla conseguente attività istruttoria posta in essere dalla Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, sono state riscontrate omissioni, inesattezze o ritardi concernenti la diffusione di informazioni al pubblico da parte della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (di seguito anche «BPVi», «la Società» o «la Banca») nel periodo 2013-2015;

VISTA la nota del 29 marzo 2016, ricevuta dalla Società in pari data, con la quale la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, in merito alla suddetta attività istruttoria, ha contestato alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. la violazione dell’art. 114 del TUF - in combinato disposto con l’art. 116, comma 1, del medesimo Decreto – e delle relative disposizioni di attuazione di cui all’art. 109 del Regolamento Emittenti, nella parte in cui rinvia all’art. 66 del medesimo Regolamento, con riguardo a:

a) l’incompletezza e la non correttezza delle informazioni relative alla valorizzazione del prezzo delle azioni BPVi, contenute nei comunicati diffusi in data 1 aprile 2014, 26 aprile 2014, 8 aprile 2015 e 11 aprile 2015, nonché di quelle diffuse il 25 marzo 2015, con riferimento alla mancata indicazione del ridimensionamento del prezzo delle azioni BPVi;

b) la non correttezza delle informazioni relative agli esiti degli aumenti di capitale riservati ai soci, contenute nei comunicati diffusi il 9 agosto 2013 e l’8 agosto 2014, e riproposte nei comunicati del 27 agosto 2013 e del 18 marzo 2014 (con riferimento agli esiti dell’aumento di capitale del 2013) e nei comunicati del 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015 (con riferimento agli esiti dell’aumento di capitale del 2014);

c) la non correttezza delle dichiarazioni relative all’evoluzione della compagine sociale contenute nei comunicati diffusi il 27 agosto 2013, 18 marzo 2014, 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015;

VISTA la nota del 14 aprile 2016 con la quale la Banca ha formulato istanza di accesso agli atti “posti a fondamento del procedimento sanzionatorio”;

RILEVATO che tale istanza è stata accolta e, in data 18 maggio 2016, ha avuto luogo l’accesso presso la sede della Consob di Milano ed è stata consegnata alla parte copia della documentazione posta a base del presente procedimento;

VISTA la nota del 18 aprile 2016 con la quale la Banca ha formulato istanza di proroga di trenta giorni dei termini per la presentazione delle deduzioni;

VISTA la nota del 19 aprile 2016 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha informato la Banca circa l’accoglimento dell’istanza di proroga;

ESAMINATA la nota del 30 giugno 2016 con la quale la Banca ha, altresì, formulato deduzioni difensive in merito ai fatti contestati;

ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 4 ottobre 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 4 ottobre 2016 con cui è stata tramessa alla Banca copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata ed alla specifica determinazione della sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 3 novembre 2016 dalla Banca in replica alle considerazioni svolte dall’Ufficio Sanzioni Amministrative nella propria Relazione per la Commissione;

VISTA la Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017 predisposta dall’Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 6 febbraio 2017 con cui è stata tramessa alla Società copia della predetta Relazione Integrativa;

ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni alla citata Relazione Integrativa presentate dalla Banca con nota del 7 marzo 2017;

CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dalla Banca in replica alla Relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative del 4 ottobre 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTO di condividere le osservazioni svolte dall’Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017, le quali non si ritengono superate dalle ulteriori controdeduzioni presentate in replica ad essa dalla Società;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertate le contestate violazioni degli artt. 114 del TUF (in combinato disposto con l’art. 116, comma 1, del TUF) e dell’art. 66 del Regolamento Emittenti (in combinato disposto con l’art. 109 del Regolamento medesimo);

VISTO l’art. 193, comma 1, del TUF, il quale, nel testo vigente all’epoca dei fatti contestati, commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro per la violazione dell’art. 114 del medesimo decreto e delle relative disposizioni applicative;

VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

l’esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob;

quanto ai comunicati relativi ai criteri sottesi alla determinazione del prezzo delle azioni, l’omessa indicazione dei criteri valutativi utilizzati non ha consentito agli investitori di comprendere il processo di formazione del prezzo e, conseguentemente, di valutare la congruità del prezzo rispetto agli indicatori patrimoniali e reddituali della Banca;

quanto, poi, al comunicato del 25 marzo 2015, l’omessa indicazione dell’imminente ridimensionamento del prezzo delle azioni ha privato il mercato di un rilevante warning sulla congruità dell’investimento in parola;

i comunicati relativi agli esiti degli aumenti di capitale 2013 e 2014, nell’enfatizzarne il successo, sono risultati gravemente fuorvianti per gli investitori, non consentendo agli stessi di pervenire ad una valutazione corretta in merito al tasso di adesione spontaneo e all’effettività solidità patrimoniale della Banca;

più specificamente, i comunicati del 27 agosto 2013, 18 marzo 2014, 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015, hanno fornito informazioni non corrette, non soltanto in ordine agli esiti degli aumenti di capitale, ma anche in ordine all’evoluzione della compagine sociale e della relativa solidità patrimoniale della Banca;

CONSIDERATO che, con riferimento all’elemento soggettivo, dalle risultanze istruttorie, si ritiene di qualificare quantomeno come colposa la condotta ascritta alla Banca in ordine alle violazioni in esame;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare al caso di specie, all’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, Via BTG. Framarin, 18, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento:

  • euro 75.000,00 in relazione ai comunicati del 1° aprile 2014 e del 26 aprile 2014 (omessa informativa dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni 2014);
  • euro 75.000,00 in relazione ai due comunicati dell’8 aprile 2015 e dell’11 aprile 2015 (omessa informativa dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni 2015);
  • euro 80.000,00 in relazione al comunicato del 25 marzo 2015 (omesso warning sull’imminente deprezzamento del titolo);
  • euro 115.000,00 in relazione ai comunicati del 9 agosto 2013, 27 agosto 2013 e 18 marzo 2014 (fuorviante informativa in merito agli esiti degli aumenti di capitale 2013 e alla relativa evoluzione della compagine sociale);
  • euro 125.000,00 in relazione ai comunicati dell’8 agosto 2014, 29 agosto 2014, 10 febbraio 2015 e 3 marzo 2015 (fuorviante informativa in merito agli esiti degli aumenti di capitale 2014 e alla relativa evoluzione della compagine sociale).
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata alla Banca e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

30 marzo 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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