domenica 4 giugno 2017

Cartella di pagamento non valida se Equitalia non produce la cartolina di notifica

Questa domenica vi proponiamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la numero 5077/2017, ove è stato ribadito un principio fondamentale: nel momento in cui contestiamo la notifica della cartella di pagamento, come ogni altro atto inviato alla nostra residenza attraverso cartolina postale, Equitalia deve produrre in giudizio l'originale del documento disconosciuto ex art. 2719 c.c..

Nel caso di specie, un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, contestando tra le tante anche di non aver mai ricevuto il documento attestante il debito fiscale.

Equitalia si era costituita in giudizio, producendo la copia degli atti notificati, sostenendo che la notifica sarebbe ritualmente intervenuta.

Il contribuente, con memoria successiva, aveva contestato la conformità delle firme apposte sulle fotocopie rispetto all'originale ex art. 2719 c.c..

L'Agente non produceva l'originale e chiedeva comunque il riconoscimento del credito fiscale vantato verso il contribuente.

La vicenda finiva i Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno considerato non valida la notifica degli atti fiscali per violazione dell'art. 2719 c.c..

La norma stabilisce che A “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

Di conseguenza, ove il contribuente disconosca la fotocopia della cartolina di notifica dell'atto fiscale, Equitalia deve produrre l'originale per attestare l'effettiva sua notifica.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che "Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde" (Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004).

Nella specie il contribuente in primo grado, dopo la produzione da parte dell'ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli avvisi di accertamento sulla cui base la cartella di pagamento era stata emessa, con la memoria del 12 aprile 2005 ha disconosciuto la conformità all'originale delle dette copie fotostatiche, e così ha fatto con la memoria di costituzione in appello, trascritta nel ricorso per cassazione in parte qua; l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all'incombente, sicchè la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata - che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto - non è stata provata.".

Qui il provvedimento della Cassazione n. 5077/2017.

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