domenica 7 maggio 2017

Euribor - illegittimo solo se viene provato che la banca ha partecipato alla manipolazione

Uno degli argomenti che hanno attirato l'attenzione delle associazioni dei consumatori negli ultimi tempi ha riguardato il tasso Euribor che altro non è che il tasso di interesse medio che viene rilevato periodicamente dalla  European Banking Federation sulla base delle segnalazioni ricevute dalle principali banche europee (in Italia Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena).

Il tasso Euribor viene utilizzato, come è noto, per la determinazione del tasso variabile applicato ai mutui concessi a privati ed imprese, ed è stato oggetto di critiche di recente quando si è venuti a conoscenza di una manipolazione delle rilevazioni tra il 2005 e il 2008 (vedi qui). 

La conseguente assenza di attendibilità e certezza della rilevazione Euribor ha portato esperti e associazioni dei consumatori a ritenere errata la determinazione degli interessi applicati dalle banche ai clienti nella concessione del credito, con conseguente diritto da parte dei consumatori ad ottenere una rideterminazione degli interessi dovuti.

Questa conclusione è valida e viene seguita dai tribunali? a quanto pare, l'idea dei giudici è ben diversa da quella che via abbiamo appena proposto, in quanto l'orientamento è quello di ritenere non applicabile il tasso Euribor solo nel caso in cui sia data prova della effettiva partecipazione della banca che ha concesso il credito al pool che ha alterato/manipolato il tasso Euribor anche violando le norme europee.

Questa soluzione è stata proposta di recente dal Tribunale di Torino, nonostante la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio della Commissione europea, ha ritenuto di non accogliere la contestazione sollevata da un cliente che aveva eccepito la manipolazione del tasso Euribor, con conseguente illegittima determinazione del tasso di interesse del mutuo.

Il giudice torinese ha osservato, sul punto, che "Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come hanno dimostrato in questi anni le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea (fatto notorio). Può essere cioè che la banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati. O che più banche s’accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).

Lo scrivente conviene che un’intesa siffatta può determinare violazione dell’art. 101 del trattato UE. L’intesa è nondimeno indimostrata, indimostrato ne è l’effetto sui tassi e, soprattutto, che                   ne sia stata parte. Tanto appare sufficiente a refutare l’eccezione del cliente.
".


Ne consegue che se volete contestare la manipolazione del tasso Euribor, dovete dimostrare che il vostro istituto di credito ha partecipato attivamente all'alterazione delle rilevazioni periodiche.

Qui la sentenza.

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