domenica 26 febbraio 2017

Mediazione & consumatore - è necessaria la presenza dell'avvocato?

Una volta tanto non vi proponiamo una sentenza con la quale un giudice interviene in una delle materie seguite in questo blog, bensì di seguito potete trovare le conclusioni presentate dall'avvocato generale, Henrik Saugmandsgaard Øe (Danimarca), nella causa portata avanti alla Corte di giustizia dell'unione europea, chiamata a chiarire alcuni aspetti relativi all'istituto della mediazione nelle materie che riguardano i consumatori.

Occorre premettere che il sistema delle Alternative Dispute Resolutions (ADR) che riguarda i consumatori ha, di recente, trovato alcuni dubbi di interpretazione e coordinamento con le norme italiane (si pensi al D. Lgs. n. 28/2010).

Come già abbiamo evidenziato in questo blog, la direttiva n. 2013/11/UE, introdotta nel Codice del Consumo, dispone che la mediazione può essere avviata dal singolo consumatore senza il necessario intervento dell'avvocato, presupposto al contrario necessario per la mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 (vedi).

Il contrasto tra le norme è stato rilevato dal Tribunale di Verona, il quale ha ritenuto di dover sospendere un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti dei clienti/consumatori, rinviando gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiedere una interpretazione delle norme e, in particolre, se vi sia un contrasto tra il diritto europeo e quello nazionale, in particolare laddove la medazione italiane obbliga le parti a farsi assistere da un  un avvocato e prevedono sanzioni in caso di ritiro senza giustificato motivo (vedi).

Unione Europea (causa C-75/16) - le conclusioni dell'avvocato generale
A breve la questione sarà decisa dal giudice comunitario, chiamato a valutare la compatibilità delle norme e le conseguenze che ne derivano da una loro complessiva applicazione al singolo caso, così chiarendo (forse in modo decisivo) se il consumatore sia costretto a farsi assistere dal professionista già nella fase stragiudiziale che anticipa l'eventuale procedimento davanti al giudice.

Possiamo,  però, già  prevedere la possibile soluzione che verrà proposta dalla Corte, seguendo le conclusioni presentate dall'avvocato generale Saugmandsgaard Øe, presentate all’udienza del 16 febbraio 2017 dinanzi alla Corte Ue, e che potete leggere di seguito.

Le linee tracciate dall'avvocato generale e che con molta probabilità saranno seguite dai giudici comunitari, sono estremamente chiare e partono dal presupposto che la direttiva ADR del 2013 trova applicazione a tutte le mediazioni che riguardano i consumatori, e quindi anche per le materia disciplinate con la direttiva del 2008 (attuata in Italia con il D. Lgs. n. 28/2010).

La mediazione civile, sostiene l'avvocato generale, è una fase antecedente al contenzioso che non è necessariamente obbligatoria, ma che lo può divenire per decisione degli stati membri (come accaduto in Italia), con il  fine di decongestionare il contenzioso che colpisce i tribunali e velocizzare la giustizia con una composizione amichevole della lite.

In ogni caso, nel momento in cui viene introdotto e disciplinato questo istituto, secondo l'avvocato generale la direttiva del 2013 è chiara ed inequivocabile nell'escludere che i singoli stati membri possano oblbigare le parti a farsi assistere da un avvocato nel corso di una mediazione, quando questa sia insorta tra professionisti e consumatori. Ne consegue, secondo l'avvocato generale, l'incompatibilità della normativa italiana (Dlgs 28/2010)  rispetto al diritto dell’Unione.
ADR - consumatori Conclusioni avvocato generale Corte UE by Consumatore Informato on Scribd

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...