domenica 4 dicembre 2016

Prescrizione della cartella esattoriale: importante intervento della Cassazione

La recente sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sembra aver messo termine alla annosa questione inerente il termine di prescrizione della cartella  esattoriale.

Quando riceviamo una intimazione di pagamento, o un successivo atto dall'agente per la riscossione, ove viene fatto riferimento ad una cartella esattoriale notificata  qualche anno addietro, il quesito che ci poniamo è: ma il debito tributario è prescritto? il termine di prescrizione è di cinque o dieci anni?

Usualmente, l'Agente per la riscossione, anche dando seguito ad una interpretazione maggioritaria della giurisprudenza, era solito affermare che nel caso di mancata opposizione dell'atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione etc...), comporterebbe una definitività (non modificabilità) della pretesa avanzata dallo Stato, con conseguente conversione del termine breve (cinque anni) nel termine ordinario di prescrizione (dieci anni).

Tale effetto sarebbe conseguente all'applicazione dell'art. 2953 c.c.: "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".

Un diverso orientamento, ha ritenuto non applicabile l'estensione del termine di prescrizione non sussistendo  i presupposti applicativi della norma appena menzionata.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha accolto questo orientamento minoritario, ritenendo non applicabile l'art. 2953 c.c. - anche per analogia - alle cartelle esattoriali.

In termini più semplici, la Corte non ha ritenuto operativo l'art. 2953 c.c., norma che prevede la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti amministrativi di riscossione mediante iscrizione a ruolo o, comunque derivanti dalla riscossione coattiva dei crediti di  enti previdenziali o di entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

La Corte di Cassazione, in buona sostanza, ritiene non applicabile l'art. 2953 c.c. a questi ipotesi, in quanto  la norma riguarda esclusivamente le ipotesi di  "sentenze di condanna passate in giudicato" e non atti amministrativi extragiudiziali originati da una sola parte, la P.A..

Per tale ragione, il termine di prescrizione della cartella di pagamento non può essere esteso a dieci anni da parte dell'agente per la riscossione.

Cartella esattoriale & termine di prescrizione by Consumatore Informato on Scribd

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