domenica 14 febbraio 2016

220 giorni senza la risposta di Equitalia? cartella di pagamento annullata!

La cartella di Equitalia può essere annullata con una mera istanza inviata dal contribuente all'ente che pretende il pagamento del debito tributario, sempreché quest'ultimo non dia alcun segno di riscontro alla richiesta di annullamento entro 220 giorni.

Questa la conclusione raggiunta dalla Commissione Tributaria di Milano con un recente intervento che vi proponiamo di seguito e che rappresenta una particolare novità che potrebbe tornare utile per molti contribuenti italiani.

Il giudice tributario milanese ha affermato l'esistenza del silenzio assenso da parte dell'Agente che di fronte ad una richiesta di annullamento trasmessa dal contribuente non dia alcuna risposta all'istanza della parte.

Invero, la decisione assunta dal giudice lombardo parte da un presupposto normativo preciso, la legge finanziaria del 2013, la quale ha previsto che il contribuente che sia stato oggetto di notifica di un atto da parte del concessionario per la riscossione può inviare una istanza con cui contesta la pretesa dell'agente e ne chiede l'annullamento.
  
Quest'ultimo, ricevuta la contestazione da parte del contribuente, deve rivolgersi all'ente impositore da cui ha ricevuto il mandato (Agenzia entrate - INPS - enti locali etc...) per chiedere un chiarimento e per invitarli a rispondere al contribuente.

Nel caso in cui la risposta non pervenga al contribuente nei successivi 220 giorni, né da Equitalia né dall'enteil comma 540 della Finanziaria dispone che "trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite ..... sono annullate di diritto".

E nel caso affrontato dai giudici milanesi, avendo rilevato l'omessa risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTP ha annullato le cartelle di pagamento.

Qui la sentenza.

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