domenica 18 gennaio 2015

Leasing & usura - no alla sommatoria dei tassi

Continuano gli interventi dei giudici di merito che si esprimono in materia di applicazione di condizioni economiche superiori al limite usura nei vari rapporti bancari (contratto di mutuo, finanziamento, conto corrente, apertura di credito etc).

Di recente è intervenuto nella discussione anche il Tribunale di Udine, il quale ha abbracciato la tesi maggioritaria che si sta formando tra i giudici, ossia che ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento della soglia usura da parte della banca non sia corretto sommare il tasso convenzionale stabilito tra le parti e il tasso di mora previsto nel caso in cui il cliente non paghi con regolarità le rate previste per il rimborso del credito ricevuto dalla banca (sul punto,vedasi qui).

Il Tribunale di Udine ha considerato del tutto fuorviante, e non corretto, valutare il tasso effettivo applicato dall'intermediario bancario nei rapporti con il consumatore sommando il tasso di mora a quello convenzionale, in quanto non coerente con la norma nazionale e con quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

Il Giudice, però, ha anche chiarito che il tasso di mora è un elemento che concorre a formare il Tasso Effettivo Globale, ossia il tasso che misura il "costo effettivo" del finanziamento pagato dal consumatore a cui è stato erogato il finanziamento.

La sentenza chiarisce, in modo condivisibile, che "La verifica dell'usura, secondo la legge n. 108/96, va infatti condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato.

Il tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la soglia d'usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento, e concorre ad individuare il costo effettivo del credito a fini anti usura. ".

Secondo il Tribunale di Udine, quindi, il tasso di mora deve concorrere a formare il tasso effettivo applicato dalla banca al cliente, e l'eventuale usurarietà delle contratto di leasing dipendono dal tasso globale applicato, e quindi comprensivo di tutte le spese ed i costi.

Applicando questa conclusione, qui sinteticamente richiamata e che potete leggere in modo più approfondito di seguito, la banca viene condannata per aver applicato al leasing un tasso effettivo superiore alla soglia usura ex legge n. 108/1996.


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