venerdì 10 gennaio 2014

La legge di stabilità 2014 manda in archivio l’anatocismo bancario

Alla fine anche il legislatore, preso atto dei ripetuti interventi della giurisprudenza, ha deciso di cancellare il fenomeno anatocismo bancario, come risulta dalla legge di stabilità 2014 appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 

In termini molto semplici, nei rapporti bancari gli interessi non producono più interessi, né a favore re della banca che del cliente. Il comma 629 della legge di stabilità ha modificato, come potete leggere di seguito, l’art. 120 del d. lgs. n. 385/1993, prevedendo che nel settore creditizio gli interessi maturati nel rapporto bancario, sia attivi che passivi, non possano produrre ulteriori interessi. 

Ne discende che nel periodo successivo, in aderenza con l'Ordinanza emessa di recente dalla Cassazione (vedi), gli interessi devono essere calcolati solo sulla sorte capitale, rimanendo esclusi gli interessi precedentemente addebitati. 

Il nuovo art. 120 del TUB attribuisce al Comitato interministeriale credito e risparmio (Cicr), il compito di determinare il criterio di produzione degli interessi nelle operazioni, di qualsiasi segno, nel rapporto bancario, ma introduce alcuni limiti, quali: 
a) nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata la medesima periodicità di conteggio; 
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. 

Mentre la lettera a) è una mera modifica della norma precedente, il divieto di anatocismo, previsto alla lettera b), è una novità assoluta che cancella una prassi bancaria entrata in crisi negli ultimi anni. L’intervento legislativo, inoltre, riafferma la centralità dell’art. 1283 c.c., stabilendo che, in mancanza d usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza. 

La norma dovrebbe incidere anche nel calcolo delle rate dei contratti di mutuo e nei finanziamenti, specialmente per quelle non regolarmente versate dal cliente. Di seguito la norma della legge di stabilità 2014 che ha modificato l’art. 120 del d. lgs. n. 385/1983. 

"Articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».".

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