domenica 25 agosto 2013

Viaggio aereo e bagagli smarriti: il parente può chiedere il rimborso

La sentenza della Corte di Giustizia Europea che vi proponiamo di seguito affronta il sempre attuale tema della responsabilità del vettore aereo per lo smarrimento dei bagagli del passeggero.

La vicenda riguarda una famiglia spagnola che si imbarca con la compagnia aerea Iberia per un viaggio da Barcellona a Parigi, portando con se i rituali bagagli.

Durante il percorso aereo, parte dei bagagli viene smarrita e i consumatori spagnoli agiscono in giudizio contro Iberia per chiedere il risarcimento del danno, in applicazione della Convenzione di Montreal, entrata in vigore in Europa a partire dal giugno 2004.

La Convenzione prevede che nel caso di smarrimento dei bagagli, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, se tale evento è causato dalla condotta negligente del vettore.

La compagnia aerea è esente di responsabilità solo quando la perdita dei bagagli è dovuta a circostanza che esula dalla propria volontà, ossia per evento fortuito.

L'art. 22, comma 2 della Convenzione di Montreal limita il danno che può essere preteso dal passeggero, affermando che «Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo [DSP] per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione».

Ogni passeggero ha diritto a 1.000 diritti speciali di prelievo (pari ad euro 1.000) per ogni bagaglio perduto, sempreché avanzi richiesta di rimborso nei termini di legge.

La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva ad oggetto la possibile applicazione delle norme in materia di diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio anche all'ipotesi in cui il passeggero avanzi domanda di risarcimento per la perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero.

Nel caso spagnolo, infatti, in uno dei bagagli della famiglia spagnola erano contenuti documenti e beni preziosi di altro componente del nucleo familiare e quindi il quesito sottoposto al giudice comunitario è semplice: il reclamo della perdita del bagaglio può essere fatta anche da altro passeggero, diverso dal titolare, ma che abbia posto dei propri beni nella bagaglio di quest'ultimo?

La risposta della Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata affermativa, osservando che “ai fini del risarcimento previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, spetta ai passeggeri interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare a sufficienza di diritto il contenuto dei bagagli smarriti nonché il fatto che il bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il giudice nazionale può tener conto del fatto che detti passeggeri sono membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o ancora si sono registrati nello stesso momento.”.

E quindi, la parte che intenda chiedere il risarcimento alla compagnia aerea per la perdita di un bagaglio di altri deve dimostrare di essere legittimata a chiedere tale rimborso, ed in particolare che in tale bagaglio perduto siano contenuti propri beni e cose preziose, e cioè, come dice il Giudice comunitario “a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.”.

Nel caso di specie, deve essere considerata legittima la richiesta di rimborso avanzata dal passeggero per i bagagli di un altro viaggiatore, laddove vi sia un rapporto di parentela.

Di seguito, il testo della sentenza.
Corte Giustizia Ue 410/2011

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