venerdì 28 giugno 2013

Conto corrente più caro per il correntista che va in "rosso"

Avrete sicuramente notato che da alcuni mesi maturare un saldo negativo sul proprio conto corrente risulta decisamente più costoso.
In termini più semplici, andare in "rosso" sul conto corrente bancario comporta il pagamento di una commissione bancaria più elevata per il correntista.

Quale ragione si nasconde dietro questo improvviso incremento del tasso di interesse debitorio?

- Disciplina commissioni bancarie di scoperto di conto corrente – operazioni extra fido – l'intervento legislativo del 2008
La banca usualmente svolge una attività con la quale concede del credito al cliente consentendogli di utilizzare somme di denaro superiori alla sua disponibilità.

Sono numerose le operazioni bancarie con le quali la banca offre tale servizio: si va dall'apertura di credito, sino allo smobilizzo anticipato di crediti commerciali del cliente.

Il modello contrattuale che più correttamente rappresenta il rapporto bancario di cui trattasi è il contratto di apertura di credito, ove l'istituto di credito mette a disposizione del correntista una determinata somma per una determinato periodo, o a tempo indeterminato.

Il correntista remunera la banca per tale attività versando la relativa commissione bancaria prevista dal contratto, calcolata con un tasso di interesse, e che varia a seconda del periodo di "scoperto" e dell'importo utilizzato dal cliente.

Stiamo parlando della Commissione di Massimo Scoperto (CMS), con la quale l'istituto di credito ottiene dal correntista la remunerazione per il servizio appena descritto.

L'applicazione di tale commissione ha creato non pochi problemi, tra i quali quello di incidere in modo decisivo nella determinazione del Tasso Effettivo Globale praticato dalla banca sullo scoperto di conto corrente del proprio cliente.

Quest'ultimo tasso risultava superiore alla "soglia usura" prevista ex Legge n. 108/1996 (c.d. "tasso usura").

La Commissione di Massimo Scoperto è stata posta in discussione dal 2008, allorché con decreti legge "anticrisi", il legislatore ha cominciato ad intervenire per disciplinare la materia, ed in particolare le commissioni bancarie previste per gli utilizzi extra – fido e lo scoperto di conto corrente.

- La novità introdotte con il decreto CICR del 30 giugno 2012
L'art. 117 bis del TUB, modificato nel 2012 con la conversione il legge del Decreto Salva Italia, ha delimitato la possibilità per la banca di ottenere remunerazioni per la concessione del credito al correntista, introducendo nuove regole di trasparenza.

La norma, in seguito alla riforma del 2012, ha previsto che:

a. Contratti di conto corrente e apertura di credito con affidamento bancario:
1. I contratti di apertura  di  credito  possono  prevedere,  quali unici oneri a carico del cliente,  una  commissione  onnicomprensiva, calcolata in  maniera  proporzionale rispetto  alla  somma  messa  a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un  tasso di  interesse  debitore  sulle  somme  prelevate.  L'ammontare  della commissione, determinata in coerenza  con  la  delibera  del  CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa  a  disposizione  del cliente. 

b. Contratti di conto corrente o di apertura di credito senza affidamento (o oltre il limite di fido)
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e  di  apertura  di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico  del  cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa, espressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.


Il regolamento CICR, introdotto con D.M. del 30 giugno 2012 e che potete trovare di seguito, ha dato applicazione definitiva all'art. 117 bis TUB, ed ha disciplinato alcuni aspetti innovativi in materia di concessione del credito da parte della banca.

In particolare, la normativa in parola ha delineato le modalità mediante le quali la banca deve istruire la procedura per il calcolo del CIV (Commissione di Istruttoria Veloce) nel caso di sconfinamento senza affidamento da parte del cliente.

L'intervento legislativo ha avuto il merito di introdurre maggior trasparenza nelle condizioni contrattuali applicate dalla banca al correntista nel caso di sconfinamento con/senza affidamento, costringendo gli istituti bancari ad indicare con chiarezza tasso di interesse e costi addebitati al cliente, nel caso in cui questi "vada in rosso".

- Segue: quali conseguenze? Il tasso di interesse applicato al cliente è più elevato
Le nuove norme hanno radicalmente mutato il rapporto banca/cliente, in quanto l'istituto bancario non può più indicare un tasso di interesse debitorio, per il cliente, e separatamente i diversi ed ulteriori costi applicati nei suoi confronti (ad esempio la commissione di massimo scoperto).

In altri termini, i costi addebitati al cliente per il servizio con il quale la banca gli mette a disposizione un determinato importo rientrano tutti nel tasso di interesse applicato.

Va da sé che il tasso di interesse passivo è, improvvisamente, salito attestando il vero costo sostenuto dal cliente quando va a debito nei confronti della banca.

Il tasso debitorio applicato per lo sconfinamento di conto corrente è, quindi, più elevato in quanto viene indicato in modo maggiormente trasparente il costo pagato dal cliente alla banca per il servizio di apertura di credito offerto.

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