venerdì 15 marzo 2013

Se non paghi la rata del mutuo, rischi di entrare nella black list delle banche–come difendersi

Quale rischio corriamo quando non paghiamo regolarmente le rate del mutuo o del finanziamento contratto con la banca?

E’ evidente che il mancato versamento della rata rende il cliente inadempiente verso la banca, la quale è legittimata a chiedere al consumatore il “rientro” della somma finanziata. L’istituto di credito può, quindi, attivare una procedura per il recupero forzato del credito anche con l’intervento del giudice.

L’omesso pagamento della rata comporta, però, una ulteriore conseguenza negativa per il soggetto finanziato, il quale rischia di essere “segnalato” per una o più rate non pagate entro la scadenza prestabilita.

In altri termini, il debitore inadempiente può essere iscritto come “cattivo pagatore” in una delle banche dati, pubbliche e private, organizzate dalla Banca d’Italia e dal sistema bancario italiano.

Quali conseguenze se si entra nella black list delle banche? e se la segnalazione è errata?
L’argomento è già stato trattato in alcune trasmissioni radiofoniche di Trentino inBlu che in parte richiamiamo in questo intervento.

a. Banche dati pubbliche e private: la Centrale Rischi e i SIC
Nel nostro sistema bancario sono previste delle banche dati il cui fine è quello di monitorare i soggetti che accedono al credito ed in particolare il loro livello di affidabilità.

Nel caso in cui un soggetto richiedente non sia solvibile, il singolo istituto di credito deve segnalare la circostanza a queste banche dati al fine di rendere noto al sistema dell’esistenza di un “cattivo pagatore”, ossia di un soggetto con scarso merito creditizio.

Le banche dati possono essere pubbliche, come la Centrale Rischi gestita da Bankitalia ove sono “censiti” tutti i rapporti di prestito bancario di rilevante valore (superiore ai 30.000,00 euro): la Banca d'Italia ha  il compito di segnalare le insolvenze più gravi (vedi).

Esistono, poi, i SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) che sono soggetti privati istituiti dalle 
banche, il cui compito è quello di raccogliere ed elaborare i dati relativi alle esposizioni bancarie anche di poche migliaia di euro, come accade per i finanziamenti del credito al consumo (vedi).

Rientrano tra i SIC, le società CRIF, CTC ed Experian.

Ogni banca, prima di concedere un credito al soggetto richiedente, opera una verifica in merito alla sua solvibilità ed accerta se tale soggetto sia segnalato in una delle banche dati sopra richiamate.

La sua segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d’Italia o il SIC compromette la sua reputazione creditizia e rende più difficile il suo accesso al credito bancario.

b. Segnalazione – diritti dei consumatori
Il Garante della Privacy ha, alcuni anni addietro, indicato le linee guida che devono accompagnare la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia o un SIC, prevedendo una serie di regole generali che devono essere rispettate dall’intermediario che si trovi nella posizione di dover segnalare il cliente alla banca dati, sia essa pubblica o privata.

Possiamo sinteticamente richiamare i diritti che il Garante Privacy ha delineato in favore del consumatore segnalato dalla banca come “cattivo pagatore”:

(1) La banca può comunicare l’insolvenza del cliente alla Centrale rischi o al SIC solo dopo averlo diffidato a “coprire le rate”
Nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, la banca non può immediatamente segnalare il cliente alla Centrale Rischi o al SIC, ma deve prima sollecitare il debitore ad adempiere al proprio dovere.

L’intermediario deve, in particolare, avvertire il cliente che nel caso in cui si prolunghi la sua insolvenza, egli sarà segnalato in una delle banche dati.

(2) La segnalazione scatta solo in seguito al ritardo nel pagamento di due o più di due rate
La banca può segnalare il cliente solo nel caso in cui quest'ultimo abbia omesso o ritardato il rimborso di due o più rate, ossia laddove il debitore sia effettivamente inadempiente.

(3) Diritto di accesso ai dati personali contenuti presso la banca dati
Nel caso in cui il consumatore sia segnalato presso una banca dati, questi ha il diritto di prendere visione della segnalazione e verificarne la provenienza. Tale diritto gli è riconosciuto ex art. 7 del Codice della Privacy e non può essere negato o limitato dal gestore della banca dati.

La richiesta dei dati è gratuita nel caso di Centrale Rischi, mentre devono essere sostenuti costi di ricerca nel caso in cui sia avanzata domanda di accesso ai dati personali contenuti in un SIC privato.

(4) Diritto alla corretta indicazione dei dati contenuti nella banca dati
Il consumatore ha altresì il diritto che le informazioni personali indicati nella banca dati siano corrette ed aderenti alla realtà e ciò al fine di rendere meno gravosa la sua “immagine creditizia” nei confronti degli altri intermediari.

I dati personali devono essere, inoltre, sempre aggiornati e conformi alla realtà, al fine di evitare il rischio di una errata segnalazione (vedi).

(5) Errata segnalazione – diritto di rettifica
Nel caso in cui la segnalazione contenuta in una banca dati non sia conforme alla realtà, ad esempio perché non vi è alcun ritardo/omissione nel pagamento delle rate, il consumatore ha il diritto a veder modificata/cancellata la sua posizione nella black list.

Il diritto di rettifica viene esercitato con apposita lettera da inviare al gestore della banca dati, accompagnata da documentazione idonea a giustificare la richiesta.

(6) Diritto all’oblio – cancellazione del nominativo dalle banche dati
Nel caso in cui un consumatore sia stato segnalato in una black list delle banche per ritardo nel pagamento delle rate del finanziamento, la segnalazione è legittima e non può essere contestata.

Quando, successivamente, il cliente adempie al proprio obbligo e paga le rate con regolarità, la banca dati deve provvedere a cancellare la segnalazione, in quanto non più giustificata.

Il consumatore è titolare di una posizione di tutela della propria privacy che consiste nel diritto  di non vedere diffusi o meglio conservati i propri dati, in rapporto a situazioni già definite o comunque non più rilevanti per il diritto.

La banca deve, quindi, provvedere a far cancellare la segnalazione alla banca dati nel caso in cui non sia più giustificata, o nel caso in cui il finanziamento/mutuo sia stato interamente rimborsato dal cliente.

Tale servizio deve essere offerto gratuitamente dalla banca e non può essere chiesto al cliente alcun pagamento per lo stesso.

c. Quando la segnalazione è errata – risarcimento del danno
Accade, molto spesso, che la segnalazione presso la Centrale rischi o le altre banche dati sia errata o comunque non aderente alla realtà.

L’iscrizione sui registri, pubblici o privati, può essere erroneamente indicata a causa di un errore informatico o per una inadempienza della banca.

Il cliente che viene erroneamente segnalato in una banca dati subisce un danno a causa della negligenza dell’intermediario o del gestore della banca dati?

La risposta non può che essere affermativa, in quanto il cliente ingiustamente segnalato subisce un pregiudizio che consiste, in primo luogo, nella sua impossibilità di poter accedere al credito credito bancario.

Tale danno emerge sia nell'ipotesi di errore nella segnalazione (ex viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. "errore di categoria" (ossia viene indicata la sofferenze ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato - l'importo non è aggiornato etc.).

Nelle prime ipotesi al cliente viene preclusa, in ultima istanza, l'opportunità di poter ottenere altro credito; mentre, specificatamente nella seconda ipotesi, si configura la situazione del cd saturazione del credito, ossia il cliente viene escluso dal circuito di credito bancario.

L'erronea segnalazione di un credito configura, secondo la giurisprudenza di merito, una lesione del diritto di impresa, in quanto viene lesa la possibilità per l’imprenditore di poter svolgere la propria attività commerciale usufruendo del credito bancario, ossia del mezzo idoneo per poter sviluppare il proprio business.

La errata segnalazione alla Centrale Rischi o ad un SIC configura, inoltre, un danno da informazione inesatta fornita dal professionista e dalla quale può emergere una lesione della reputazione personale e commerciale dell'imprenditore, nonché della sua immagine.

Nel caso di segnalazione errata si determina, peraltro, un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima il diritto al risarcimento senza che il danneggiato debba fornire prova del pregiudizio sofferto (Cass. Civ. sez. III 4881/2001).

2 commenti:

  1. Peccato che ora tutte queste risposte siano inutili in quanto OPPT, tramite l'Uniform Commercial Code (UCC) abbia reso legge dal 23 Gennaio 2013 il pignoramento di banche e stati

    TRUE BILL - WA CC UCC Doc # 2012114776 - 24 ottobre 2012

    Cercate su google, siamo liberi!

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