sabato 23 febbraio 2013

Da Trentino inBlu al blog: "Casa dolce casa– si può sospendere il pagamento della rata del mutuo?"

Trentino inBlu e Consumatore Informato hanno deciso di affrontare una questione estremamente delicata che riguarda coloro che hanno acceso un mutuo con la banca e si trovano in difficoltà nel pagamento della rata periodica.

Cosa possono fare? Di seguito alcuni suggerimenti per chi sia intenzionato a sospendere il pagamento della rata.

a. Sospensione pagamento rata – fondo solidarietà
Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 132, emanato il 21 giugno 2010, ha introdotto il fondo di solidarietà in favore di coloro che hanno acceso un mutuo prima casa e che non possono più rimborsare la rata mensile alla banca perché hanno perduto il lavoro.

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” la cd riforma Fornero) ha modificato tale opportunità prevedendo i presupposti necessari per poter chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della prima casa.

La norma in parola dispone che la sospensione del versamento della rata può intervenire laddove ricorra uno dei seguenti presupposti:

(1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

(2) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

(3) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all' 80 per cento.
Nel momento in cui viene accolta la domanda di sospensione della domanda, il mutuatario può ottenere la sospensione per i diciotto mesi successivi, senza l'applicazione nei propri confronti di alcuna commissione o spesa istruttoria da parte dell'istituto di credito.

La sospensione non può essere chiesta per i mutui che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

a. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del consumatore;
b. fruizione agevolazioni pubbliche;
c. mutui per i quali è stata prevista una assicurazione che copra il rischio del licenziamento del lavoratore/mutuatario.

Quale è il limite di questo sistema? 
La normativa prevede che la rata sia di fatto versata mediante un fondo solidarietà (il fondo solidarietà 2013) che opera in sostituzione del mutuatario, versando le rate per i diciotto mesi successivi.

La banca, in altri termini, riceve il pagamento della rata da parte del fondo solidarietà, il quale si fa carico del debito non assolto dal cliente in difficoltà.

Il fondo rimane attivo sino ad esaurimento delle risorse economiche, che purtroppo sono di circa 20/30 milioni annui e quindi in pratica già esauriti.
Per maggiori informazioni vedi qui (clicca).

b. Richiesta banca sospensione mutuo - Moratoria ABI - “piano famiglie” 31 marzo 2013

La possibilità di sospendere il pagamento della rata del mutuo è stata prevista anche tramite un accordo intervenuto tra l'ABI e le associazioni dei consumatori nel 2009.

Qualche settimana addietro è stata prorogata la possibilità per le famiglie di chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo sino al prossimo 31 marzo 2013.

Si tratta di un accordo tra soggetti privati, al quale non tutte le banche hanno deciso di aderire, oppure hanno accettato la proposta con diverse modalità.

Alcune banche, infatti, hanno previsto la sola sospensione del pagamento del quota capitale della rata, obbligando comunque il cliente a pagare la quota interessi. Altre banche hanno invece ritenuto di dover “congelare” l'intera rata dovuta dal cliente.

Ricordiamo che tale opzione può essere utilizzata dal cliente, in linea di massima, solo una volta.

Vi suggeriamo di rivolgervi alla vostra banca per verificare se l'istituto di credito aderisce all'iniziativa e se rientrate nella categoria legittimata a poter chiedere la sospensione nel pagamento della rata del mutuo.

L'iniziativa è risultata decisamente utile ed ha consentito a molti nuclei familiari in difficoltà di potersi giovare degli effetti di questo accordo.

Nel grafico che vi proponiamo di seguito potete verificare gli effetti positivi che ha generato il “piano famiglie”, ovverosia l'accordo ABI – associazioni consumatori per la sospensione nel pagamento della rata.

fonte: Il sole24Ore
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Aggiornamento 01/04/2013: il Piano famiglie non è stato rinnovato e quindi questa possibilità non è più utilizzabile da colui che intenda far sospendere il pagamento della rata del mutuo.

Potete trovare, comunque, il modello per chiedere alla banca la sospensione del pagamento della rata del mutuo, ed un estratto della trasmissione del 22 febbraio 2013.


Sospensione pagamento rata mutuo by

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