domenica 19 febbraio 2012

Il diritto di ripensamento si applica anche per prodotti finanziari "atipici". La Cassazione estende la nullità anche ai piani finanziari 4YOU

Questa domenica proponiamo il recente intervento con il quale la Corte di Cassazione ha interpretato l'ambito di applicazione del diritto di ripensamento che spetta all'investitore nel caso di acquisto  di valori mobiliari fuori dai locali commerciali.
L'art. 30 del decreto legislativo n. 58/1998 (cd. Testo Unico della Finanza) disciplina l'offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari 

                           Offerta fuori sede

  1.  Per  offerta  fuori  sede  si  intendono  la  promozione  e  il
collocamento presso il pubblico:
    a)  di  strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o
dalle  dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del
soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
    ((  b)  di  servizi  e attivita' di investimento in luogo diverso
dalla  sede  legale  o  dalle  dipendenze  di  chi presta, promuove o
colloca il servizio o l'attivita'.

La norma in parola dispone, a pena di nullità, l'obbligo di indicazione nel contratto avente ad oggetto gli investimenti finanziari del diritto di recesso in favore dell'investitore, così come previsto ex art. 30 comma 6 TUF.
Le norme previste in materia di jus poenitendi, introdotte già negli anni '90, sono rimaste pressoché invariate a seguito della riforma intervenuta con l'introduzione delle norme previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MIFID), attuata in Italia attraverso il nuovo Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007.
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta di recente, con la sentenza n. 1584/2012, ed ha chiarito che tale norma trova applicazione per i contratti aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario di cui all'art. 1 del d. lgs. 58/1998.
Il Giudice di legittimità, chiamato a valutare la decisione espressa dal Giudice del merito con riguardo ai limiti dell'applicabilità del diritto di ripensamento, ha osservato che “in realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'interpretazione del contratto di cui trattasi fornita dalla Corte di merito, trova riscontro normativo nel disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), c), j) del d. lgs. 1998/58, nel testo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, secondo cui per strumenti finanziari si intendo, tra gli altri, “le obbligazioni”, “le quote di fondi comuni di investimento” (lett. b e c) e “le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere” (lett. j)” (Cassazione, Sez. I Civ., sentenza n. 1584/2012, Pres. Cons. Plentada, Rel. Cons. Schirò).
Conseguentemente, la Suprema Corte ha esteso il diritto di cui all'art. 30 all'offerta fuori sede di ogni contratto relativo a strumenti finanziari con conseguente obbligo, a pena di nullità del contratto, di indicare nei moduli o formulari la facoltà di recesso per l’investitore.
Tale dovere riguarda anche prodotti finanziari complessi ed esotici, quali sono i piani finanziari 4YOU.

Cassazione_1584_2012

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