Questa domenica proponiamo il recente intervento con il quale la Corte di Cassazione ha interpretato l'ambito di applicazione del diritto di ripensamento che spetta all'investitore nel caso di acquisto di valori mobiliari fuori dai locali commerciali.
L'art. 30 del decreto legislativo n. 58/1998 (cd. Testo Unico della Finanza) disciplina l'offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari
L'art. 30 del decreto legislativo n. 58/1998 (cd. Testo Unico della Finanza) disciplina l'offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari
Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il
collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o
dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del
soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
(( b) di servizi e attivita' di investimento in luogo diverso
dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o
colloca il servizio o l'attivita'.
La norma in parola dispone, a pena di nullità, l'obbligo di indicazione nel contratto avente ad oggetto gli investimenti finanziari del diritto di recesso in favore dell'investitore, così come previsto ex art. 30 comma 6 TUF.
Le norme previste in materia di jus poenitendi, introdotte già negli anni '90, sono
rimaste pressoché invariate a seguito della riforma intervenuta con
l'introduzione delle norme previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d.
Direttiva MIFID), attuata in Italia attraverso
il nuovo Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007.
La
Suprema Corte di Cassazione è intervenuta di recente, con la sentenza n.
1584/2012, ed ha chiarito che tale norma trova applicazione per i contratti
aventi ad oggetto qualsiasi strumento finanziario di cui all'art. 1
del d. lgs. 58/1998.
Il
Giudice di legittimità, chiamato a valutare la decisione espressa
dal Giudice del merito con riguardo ai limiti dell'applicabilità del
diritto di ripensamento, ha osservato che “in realtà,
diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'interpretazione
del contratto di cui trattasi fornita dalla Corte di merito, trova
riscontro normativo nel disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), c),
j) del d. lgs. 1998/58, nel testo applicabile alla fattispecie in
esame ratione temporis, secondo cui per strumenti finanziari si
intendo, tra gli altri, “le obbligazioni”, “le quote di fondi
comuni di investimento” (lett. b e c) e “le combinazioni
di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere” (lett.
j)” (Cassazione, Sez. I Civ.,
sentenza n. 1584/2012, Pres. Cons. Plentada, Rel. Cons. Schirò).
Conseguentemente, la Suprema Corte ha esteso il diritto di cui all'art. 30 all'offerta fuori sede di ogni contratto relativo a strumenti finanziari con conseguente obbligo, a pena di nullità del contratto, di indicare nei moduli o formulari la facoltà di recesso per l’investitore.
Tale dovere riguarda anche prodotti finanziari complessi ed esotici, quali sono i piani finanziari 4YOU.
Cassazione_1584_2012
Tale dovere riguarda anche prodotti finanziari complessi ed esotici, quali sono i piani finanziari 4YOU.
Cassazione_1584_2012
Nessun commento:
Posta un commento