giovedì 16 giugno 2011

Da Trentino inBlu al blog: La procedura di mediazione

Questa settimana siamo tornati a trattare un argomento molto discusso di recente, ovvero la nuova procedura di mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale introdotta con il D. Lgs. n. 28/2010 ed entrata in vigore lo scorso 20 marzo 2011.

Il procedimento di conciliazione (che impropriamente il nostro legislatore ha definito mediazione, termine al quale noi ci adegueremo nel trattare l'argomento) è un mezzo di soluzione stragiudiziale delle controversie di origine nord americana.

La conciliazione nasce come procedura liberamente scelta dalle parti per risolvere i propri contrasti senza dover ricorrere al giudice.

Di recente, la mediazione è stata prevista, come conciliazione obbligatoria, anche dal parlamento italiano, in quanto sollecitato dall'Unione Europea.

a La procedura obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010
La mediazione civile e commerciale è stata prevista dal D. Lgs. 28/2010, con il quale è stato introdotto nel nostro paese un “sistema normativo” volto a disciplinare la mediazione per la risoluzione del contenzioso civili e commerciale.

Questa norma è stata originata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 ed è entrata in vigore il successivo 4 luglio 2009. Il Capo IV, denominato “Giustizia”, con gli articoli da 42 a 69, disciplina la “riforma” fortemente voluta dal Governo e dal Parlamento.  

L’articolo 60, al comma 1, reca la delega al Governo in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La norma, il D. Lgs. 28/2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 con il quale è stata prevista la piena esecutività della norma a far data dal 20 marzo 2011.

La norma è importante perché, all'articolo 5, comma 1, introduce l'obbligatorietà della mediazione, in quanto la procedura conciliativa diviene “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” per le controversie in particolari materie.

Il recente Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4.11.2010 ed avente ad oggetto il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle Modalità di Iscrizione e Tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione e dell’Elenco dei Formatori per la Mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli Organismi, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010” ha infine perfezionato gli aspetti pratici della mediazione.

La norma in parola definisce, all’articolo 1, il termine mediazione che viene considerata ogni attività, svolta da un terzo imparziale, volta ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Tale procedura deve essere organizzata attraverso un organismo di conciliazione che è l’ente, pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione. I procedimenti di mediazione, ai sensi dell’articolo 3, sono disciplinati dal regolamento dell’Organismo di Mediazione scelto dalle parti.

La procedura di mediazione prende avvio attraverso una domanda depositata presso l'organismo, così come previsto ex art. 4. L'organismo si attiva, in seguito, per dare avvio alla procedura e consentire ad un soggetto terzo – il mediatore – di poter aiutare le parti a risolvere il contrasto esistente tra le stesse.

Il procedimento di mediazione è molto dettagliato in quanto all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Può ben accadare, specialmente nelle controversie in cui viene richiesta una specifica competenza tecnica, che l’organismo nomini uno o più mediatori ausiliari. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o presso una sede indicata dallo stesso organismo.

La definizione della procedura di mediazione, con esito positivo o negativo, è regolata dall’articolo 11. Nel caso di esito positivo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Nel caso di esito negativo, il mediatore può formulare comunque una proposta di conciliazione informando le parti delle possibili conseguenze di tale conclusione negativa così come previste dall’articolo 13. In questo caso, la proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, sempre per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Il processo verbale viene depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

L'accordo di conciliazione ha valenza esecutiva, così come chiarito dall'articolo 12, ed è oggetto di atto di omologazione con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.

Tale omologazione rende il verbale di conciliazione titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per 
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Le materia oggetto di procedura di mediazione obbligatoria sono:
  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

1.b.- La procedura di mediazione volontaria
Al di là della procedura ex D. Lgs. 28/2010 appena sinteticamente esposta, la mediazione è un sistema che può essere adottato per la soluzione delle controversie che sorgono tra le parti, anche attraverso la c.d. mediazione volontaria.

Come esposto in precedenza, la procedura di mediazione viene liberamente scelta tra le parti con il fine di addivenire ad una soluzione rapida e di comune soddisfazione con ricomposizione del contrasto creatosi.
La procedura volontaria è quella che meglio rappresenta lo spirito della Alternative Dispute Resolution (ADR), con l'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale al quale viene riconosciuta autorevolezza dalle parti, le quali si rivolgono al mediatore per trovare la soluzione.

Il Centro di mediazione non è più un luogo obbligatorio (vedasi D. Lgs. 28/2010) ove le parti – magari accompagnate dai rispettivi legali – devono rivolgersi per poter successivamente adire le c.d. “vie legali”, ma diviene il punto di incontro ove trovarsi e ricercare una soluzione di comune soddisfazione.

Queste procedure di ADR sono largamente utilizzate in Europa per ovviare alla inadeguatezza delle procedure contenziose che si svolgono all'interno dei tribunali.

La mediazione libera può svolgersi in modo variegato e senza alcuna norma specifica, con il solo fine di esperire ogni tentativo o metodo utile per risolvere le controversie senza rivolgersi al giudice di un tribunale.

La maggior parte delle procedure di ADR hanno, quindi, come caratteristica principale l'assoluta mancanza di regole procedurali, o meglio le regole procedurali possono essere liberamente scelte dalle parti.

In altri termini, con le ADR siamo fuori dalle aule di giustizia dove gli avvocati devono presentare le loro istanze sulla base delle disposizioni del codice di procedura civile al fine di evitare da parte delle controparti e del giudice provvedimenti di inammissibilità.

Consumatore Informato, quindi, guarda con molto favore tale procedura volontaria, proprio perché non si poggia su un obbligo legale, ma sulla volontà delle parti di trovare una soluzione alla propria controversia, risparmiando tempo e denaro.

Potete ascoltare parte della trasmissione  del 15 giugno 2011.

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