giovedì 16 dicembre 2010

Da Trentino in Blu radio al blog: quando la segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia diventa illegittima

L'incontro radiofonico di questa settimana è stato dedicato ad un argomento decisamente attuale ed importante: la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Di seguito riportiamo alcuni spunti della trasmissione.

a. Segnalazione alla Centrale Rischi
L'istituto bancario deve usualmente segnalare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia l'indebitamento del proprio cliente (la c.d. sofferenza bancaria), al fine di rendere noto al sistema bancario l'esistenza di un potenziale cattivo pagatore.

b. Quali sono i presupposti per l'iscrizione?
In realtà non esistono molti parametri in base al quale l'intermediario deve procedere all'iscrizione del cattivo pagatore presso la Centrale Rischi, ma esistono alcuni criteri ormai consolidati e sono:

I criteri di segnalazione sono i seguenti

1) valore del debito
La segnalazione è legittima se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell' utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 75.000,00 €;

- la posizione del cliente è in sofferenza;

- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 75.000,00 €;

- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;

- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 75.000,00 €;

- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo;

La normativa bancaria ha provveduto anche a suddividere i c.d. "crediti in sofferenza":

1. crediti di cassa

2. crediti di firma

2) valutazione intermediario stato della sofferenza
La segnalazione del cattivo pagatore alla Centrale Rischi è determinata, in generale, dai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;(come già detto)ma l'intermediario gode, però, di un certo ambito di discrezionalità della banca che può essere individuato nell'esistenza dei presupposti di segnalazione, nella classificazione della sofferenza e nell'aggiornamento della stessa.

La Banca d'Italia ha, sotto questo aspetto, indicato delle linee guida che ogni istituto di credito deve seguire nella segnalazione delle sofferenze bancarie.

Per quanto riguarda il concetto di "sofferenza; in detta categoria categoria va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) a presidio dei crediti.

Sono inoltre escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Sul punto, occorre osservare che in giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti in merito al alla definizione del concetto "stato di insolvenza", quale presupposto per la segnalazione della sofferenza.

Per un primo orientamento molto restrittivo lo stato di insolvenza indicato dalla Banca d'Italia corrisponde a quello previsto dall'art. 5 l. fallimentare., mentre altra parte della giurisprudenza esclude tale ipotesi, sostenendo che tale interpretazione in particolare l’applicazione della disciplina della legge fallimentare, non può trovare applicazione in quanto avente ad oggetto disciplina diversa, sostiene che sia dovere dell'intermediario individuare lo stato di insolvenza idoneo alla segnalazione nella situazione di potenziale deterioramento del soggetto debitore tale da porre in grave rischio il proprio credito, nonché gli altri eventuali crediti vantati da altri istituti di credito.

In questo senso, la segnalazione da parte della banca non è finalizzata solo alla tutela della propria situazione, ma funge anche da informativa per gli altri intermediari i quali possono meglio valutare la qualità del cliente/cattivo pagatore.

In questa seconda ipotesi è evidenziata la funzione discrezionale della Banca nel segnalare o meno la sofferenza bancaria, in quanto rientra nella mera valutazione del professionista se procedere ad inserire nella centrale rischi il nominativo del proprio cliente.

Apprezzamento che, come specificato dalla norma, implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito

In cosa consiste la valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente?

La giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito - riprendendo le "istruzioni per gli intermediari creditizi" - che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza.

In realtà, ai fini dell'apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l'intera situazione patrimoniale del debitore, o come chiarito dal Tribunale di Roma, l'intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l'istituto bancario.

Sul punto è meritevole di citazione l'ordinanza promulgata dal Tribunale di Parma, la quale chiarisce il concetto appena esposto affermando che:"ai fini della (legittimità della) segnalazione a sofferenza, non possa, sic et simpliciter, farsi riferimento allo stato di insolvenza, sì come concepito e ricostruito nell'interpretazione dell'art. 5 L.F., là dove l'insolvenza equivale ad uno stato di impotenza economico-finanziaria irreversibile, tale da non consentire l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, debitamente considerando che l'art. 2, sezione I, capitolo I della circolare del 1991 specifica che attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela, e in generale, per la gestione del rischio di credito” e prosegue inoltre precisando che “in tanto ha senso (e una funzionalità effettiva) il sistema di segnalazione dei rischi in quanto l'interpretazione della norma sia tale da consentire al sistema economico di premunirsi, senza attendere un irreversibile stato di decozione, fondando la propria valutazione su una situazione di crisi finanziaria”.

Per altra giurisprudenza, (Trib. Catania) “la segnalazione in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi distinguere tra la posizione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle a cd incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio superabile senza necessità di ricorrere allo strumento giudiziario) e la posizione che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione perché si concreta in un inadempimento protratto nel tempo, ingiustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale e coattivo, il recupero coattivo (pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito)”.

Infine,anche Trib. Parma con sentenza del 6 dicembre 2006 ha affermato che “la banca non può fondare il proprio convincimento sulla base del mero ritardo nell'adempimento, ma deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, effettuando, all'uopo, prognosi sulla capacità del cliente di generare quelle risorse di cassa necessarie per il rientro nello scoperto che si è generato".


c. Conseguenze per scorretta ed inesatta segnalazione.

Danno e nesso di causalità.
In ipotesi di segnalazione errata alla Centrale rischi, il danno derivante al cliente consiste, spesso nell'impossibilità del debitore (o presunto tale) di poter usufruire del credito bancario.

Tale danno emerge sia nell'ipotesi di errore nella segnalazione (ex viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. "errore di categoria" (ossia viene indicata la sofferenze ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato - l'importo non è aggiornato etc.).

Nelle prime ipotesi al cliente viene preclusa, in ultima istanza, l'opportunità di poter ottenere altro credito; mentre, specificatamente nella seconda ipotesi, si configura la situazione del c.d. saturazione del credito, la quale impedisce in buona sostanza al cliente di ottenere altro credito dal sistema bancario.

L'erronea segnalazione di un credito configura, secondo il Tribunale di Brindisi, una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso.

A medesime conclusioni giunge altra giurisprudenza (Trib. Bari) il quale considera tali ipotesi come danno da informazione inesatta fornita dal professionista e dalla quale può emergere una lesione della reputazione personale e commerciale dell'imprenditore.

Esiste, peraltro, una giurisprudenza la quale configura, in ipotesi di segnalazione errata, una lesione del diritto di immagine ed alla reputazione della società, laddove la stessa goda di alto merito all'interno del proprio settore merceologico e nell'ambito bancario.

Nel caso di segnalazione errata si determina, peraltro, un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima il diritto al risarcimento senza che il danneggiato debba fornire prova del danno (Cass. Civ. sez. III 4881/2001).

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