venerdì 22 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog: social lending ovvero una forma alternativa di credito al consumo


In questo blog abbiamo già affrontato in precedenza il social lending identificandolo come forma alternativa attraverso la quale il risparmiatore può ottenere un finanziamento senza affidarsi al tradizionale intermediario bancario (banca - finanziaria).

Il prestito tra privati (anche definito come prestito peer to peer) è caratterizzato dal dialogo diretto tra le parti, ovvero tra il soggetto richiedente il denaro (il prenditore) e il finanziatore.

Il mezzo usualmente utilizzato è quello della rete, dove potenziali "acquirenti" e "venditori" trovano il luogo, una comunità virtuale che si appoggia su una piattoforma digitale, ove contrattare.

L'elemento caratterizzante il social lending è la disintermediazione, ovvero la presenza quasi "trasparente" di un soggetto che gestisce il rapporto tra le parti e si limita a controllare il grado di affidabilità di ogni soggetto che accede al mercato digitale.

Il vantaggio sostanziale di questa forma di credito al consumo è rappresentato dai tassi di interesse ai quali viene offerto il denaro, i quali sono sensibilimente più bassi rispetto a quelli praticati attraverso i canali ufficiali.

1. Come funziona un mercato di social lending?

Il consumatore interessato a veder finanziato un proprio progetto si iscrive ad una comunità digitale, richiedendo informazioni rispetto alla possibilità di ottenere la somma necessaria per sviluppare la propria idea.

L'intermediario "censisce" il richiedente determinando il suo grado di solidità finanziaria, ovvero la capacità per il debitore di adempiere regolarmente al proprio obbligo di restituzione del denaro ricevuto a prestito. Il giudizio espresso dall'intermediario riguarda anche la tipologia di progetto per la quale il consumatore avanza la propria richiesta di finanziamento
Sulla base dei dati ricevuti, l'intermediario esprime una classifica di merito del richiedente (A+, A, B, C) fondata sulla garanzia di rimborso del credito: il soggetto classificato C viene usualmente ritenuto non idoneo ad ottenere importi a prestito.

Il finanziatore, quindi, può venire a conoscenza immediatamente del grado di affidabilità del soggetto a cui viene destinato il proprio denaro.

Il grado di affidabilità del richiedente assolve anche la funzione di determinare la rischiosità del prestito e quindi il tasso di interesse che andrà applicato: più alto è il rischio di insolvenza del creditore, più elevato sarà il tasso d'interesse a cui quest'ultimo sarà assoggettato.

Successivamente alla determinazione del grado di solvenza del prenditore di denaro, quest'ultimo provvede ad inserire la richiesta di finanziamento sulla bacheca digitale per un periodo, al fine di trovare quale soggetto disposto a finanziare il suo progetto.

Durante questo periodo, infatti, i potenziali finanziatori potranno intercettare la richiesta e di fatto finanziarla. In alcuni casi, l'incontro tra domanda e offerta è automatico e si realizza attraverso l'incontro tra prestatore e richiedente.

Lo scambio, quindi, avviene direttamente tra le parti, le quali entrano in dialogo con il semplice accesso alla comunità virtuale offerta dall'intermediario. Quest'ultimo, come già detto in precedenza, si limita a controllare la regolarità delle procedure e raccolto il denaro dai prestatori secondo il tasso di interesse determinato, provvede a "girare" l'importo al richiedente, incaricandosi del servizio di gestione del successivo incasso mensile della rata composta dal capitale rimborsato, maggiorato dei relativi interessi.

Trovato il finanziatore, quindi, il richiedente potrà ottenere la somma finanziata che si impegnerà a rendere attraverso rate mensili, come avviene in un normale contratto di credito al consumo.

2. Il finanziatore come viene tutelato?

In realtà, il social lending può essere visto come una opportunità di investimento per coloro che dispongono di liquidità e vogliono trovare vie alternative, e più reddittizie, ove investire i propri risparmi.

Quali garanzie vengono offerte al prestatore di denaro in un mercato di social lending?

Il creditore viene tutelato attraverso il controllo e monitoraggio svolto dalla società che offre questo tipo di servizio, la quale si attiva per accertare la veridicità dei dati del richiedente il finanziamento attraverso le banche dati tradizionali (ad esempio eventuali segnalazioni alla centrale rischi a Banca d'Italia).

La società intermediaria, inoltre, si impegna a garantire una percentuale - che varia a seconda dei casi - del capitale investito dal finanziatore, sicchè nell'ipotesi di insolvenza del debitore, l'intermediario assume l'obbligo di rendere al finanziatore parte della somma da quest'ultimo corrisposta.
L'intermediario assume, inoltre, l'obbligo di assitere, anche giudizialmente, il finanziatore in tutte le azioni volte al recupero della somma di denaro concessa in prestito.

In alcuni casi, la società propone al finanziatore anche delle forme di garanzia - attraverso contratti assicurativi - volte ad evitare eventuali insolvenze del richiedente del prestito.

3. Quali garanzie dal soggetto fornitore di social lending?

Un ulteriore punto di critico collegato alla fornitura del servizio di social lending è collegato al grado di affidabilità che può fornire l'intermediario, ovvero colui che "dirige" l'intera attività di collegamento tra le parti.

Appare chiaro che questo tipo di mercato, fondato principalmente sulla fiducia esistente tra tutti i componenti, deve essere trasparente e sottoposto al controllo periodico finalizzato a consentire la regolarità delle operazioni.

In quest'ottica, l'attività svolta dalla Banca d'Italia è finalizzata a consentire che i soggetti fornitori del servizio bancario rientrino nel perimetro legale del Testo Unico Bancario evitando la creazione di zone grige prive di qualsiasi controllo.

Le vicende Zopa e Boober, con la cancellazione delle due società realizzata da Banca d'Italia, dimostrano che l'Organo di Vigilanza ha operato con finalità di controllo e verifica dell'attendibilità del soggetto erogatore del servizio.

L'iscrizione all'albo (intermediari finanziari o istituti di pagamento) creato da Bankitalia rappresenta, in tal senso, la prima garanzia di solidità finanziaria e trasparenza dell'iniziativa fornita dalla società che vuole dare avvio ad una attività di micro credito.
Quest'ultima, al fine di poter svolgere tale attività, è tenuta a rispettare i limiti legali previsti dalla Banca d'Italia.

Abbiamo già espresso il nostro pensiero positivo rispetto a questo tipo di iniziativa e confermiamo la nostra opinione rispetto al social lending che rappresenta una forma alternativa e nuova di credito al consumo attraverso la quale soggetti alternativi possono presentarsi sul mercato ed offrire altre opportunità per i risparmiatori che intendano ottenere piccoli finanziamenti. Appare comunque importante l'attività di monitoraggio e controllo svolta da Banca d'Italia e finalizzata a garantire la trasparenza dell'operazione.

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