lunedì 25 marzo 2024

Btp Valore. Il Tesoro piazza i suoi titoli di Stato, ma non ci sono tanti motivi per cui rallegrarsi

Fonte: Il Fatto Quotidiano
4 marzo 2024
Indebitarsi fino al collo non va bene. Ma vantarsene è il colmo. Cos’è capitato infatti la settimana scorsa? Lo Stato italiano ha emesso titoli denominati Btp Valore, come già altri. Questa volta con durata 6 anni e interessi per tre anni al 3,25 e poi al 4 per cento. Al riguardo merita fare un discorso duplice.

Prima sul versante dell’emittente, cioè del Tesoro, che ha riscosso applausi per avere trovato sottoscrittori per 18,3 miliardi di euro. Cioè per avere contratto una passività di tale entità. In realtà c’è poco da rallegrarsi, visto il livello del debito pubblico italiano. È vicino al 135% del Pil, comunque altissimo anche se inferiore ai massimi grazie all’inflazione degli anni 2021-22. Non vale mica la massima “Molti debiti, molto onore”.

Quanto detto riguarda i contribuenti italiani, che dovranno pagare gli interessi e poi rimborsare i titoli in questione oltre a tutti gli altri.

domenica 24 marzo 2024

Cassazione insiste: multa per eccesso velocità valida solo se dispositivo omologato

La Suprema Corte di Cassazione continua ad insistere e smentire i giudici di merito, ribadendo il principio secondo il quale ai fini della validità di una sanzione accertata attraverso l'autovelox, è necessario che l'apparecchio elettronico che accerta la velocità sia regolarmente omologato e sottoposto a taratura periodica che ne garantisca la bontà della rilevazione.

Non è sufficiente, quindi, la mera approvazione rilasciata all'ente accertatore, in quanto tale elemento non permette di accertare in modo univoco la violazione del Codice della Strada.

La prova della rilevazione deve essere fornita dall'ente accertatore, e il principio viene riaffermato dalla Cassazione, secondo la quale: " [...] non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).".

La necessità dell'omologazione dell'autovelox è giustificata dalla garanzia di certezza giuridica che l’ente pubblico  deve fornire al momento della contestazione della condotta all'automobilista.

Cassazione Civile - Sez II^ - Ordinanza n. 3335/2024.

sabato 23 marzo 2024

Antitrust sanziona Tik Tok

Fonte: comunicato stampa
14 marzo 2024
Risultano inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili. Inoltre questi contenuti vengono sistematicamente riproposti agli utenti a seguito della loro profilazione algoritmica, stimolando un uso sempre crescente del social network.

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a tre società del gruppo Bytedance Ltd, ovvero l’irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l’italiana TikTok Italy Srl.

venerdì 22 marzo 2024

lunedì 18 marzo 2024

Risparmio energetico: Bolzano introduce un nuovo regolamento per i supermercati

Fonte: comunicato stampa
12 marzo 2024
In futuro, nei punti vendita in dettaglio dell’Alto Adige, i frigoriferi con funzione di vendita diretta dovranno essere chiusi a chiave con sportelli per ridurre al minimo il consumo energetico. Le misure previste rientrano all'interno delle "Linee guida per la chiusura degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta", approvate oggi (12 marzo) dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla Protezione dell'ambiente, della natura e del clima Peter Brunner. In precedenza, le linee guida proposte avevano ricevuto il parere positivo del Consiglio dei Comuni. "Con questo passaggio andiamo a compiere un altro passo importante per evitare sprechi energetici", sottolinea l'assessore provinciale Brunner. "Chiudere i frigoriferi con le porte, non solo riduce il consumo energetico, ma garantisce anche una conservazione migliore dei prodotti ed un maggior senso di benessere per i clienti all'interno dei punti vendita”, evidenzia l'assessore Brunner.

domenica 17 marzo 2024

Euribor truccato: si al rimborso degli interessi dei mutui per il periodo 2005/2008

La recente ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione civile ha riaperto le discussioni sorte  in ambito bancario in merito alla validità delle clausole previste nei mutui a tasso variabile concluse tra il 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (per maggiori informazioni e tutela, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che quei contratti prevedevano (e prevedono) un tasso di interesse (Euribor) oggetto di manipolazione, così come riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea (clicca qui per un approfondimento).

Alla base della vicenda oggetto di trattazione c'è la decisione assunta dalla Commissione assunta nel  2013, la quale ha sanzionato alcune banche per aver manipolato le quotazioni dell'Euribor, tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, negli anni 2005 - 2008.

La vicenda è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, non sempre in linea con quanto stabilito a livello comunitario, tant'è che la vicenda è arrivata avanti alla Corte di Cassazione.

L'Ordinanza n. 34889/2024 ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire due aspetti:

(1) se manca il TAEG, l'indice sintetico di costo (ISC) svolge funzione suppletiva

Ribadendo un principio generale che vige in ambito bancario, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto bancario non comporta la nullità parziale del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo e può soddisfare il requisito di validità previsto ex lege.

La Corte chiarisce, infatti, che il TAEG non è un elemento decisivo del contratto la cui mancanza comporta la nullità parziale con conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB.

(2) Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 - si alla restituzione degli interessi

La Suprema Corte ha deciso di entrare a gamba tesa nei confronti delle banche, stabilendo la nullità parziale delle clausole che prevedono il tasso Euribor e conclusi tra il 2005 e il 2008: "l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato".

La Cassazione ha smentito una delle principali tesi proposte dalle banche ai propri clienti, secondo la quale gli effetti dell'intervento della Commissione non poteva riguardare gli istituti di credito diversi da quelli sanzionati.

Invece, ai fini del diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli interessi versati sulla base di un contratto in Euribor manipolato, è irrilevante la partecipazione della banca al cartello restrittivo della concorrenza sanzionato nel 2013.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 34889/2024.

sabato 16 marzo 2024

Supermoney sanzionato per pratica commeciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
28 febbraio 2024
La società, che svolge attività di comparazione economica di offerte anche relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, ha diffuso claim senza gli elementi informativi sulle modalità per ottenere i risparmi pubblicizzati. Inoltre non ha specificato che l’attività di intermediazione era remunerata e non ha definito una classificazione delle offerte commerciali precisando i criteri utilizzati.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 1.480.000 euro a Supermoney S.p.A. per pratica commerciale scorretta. La società è proprietaria dell’omonimo sito, attraverso il quale svolge attività di comparazione economica di offerte relative, tra l’altro, ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas.

venerdì 15 marzo 2024

domenica 10 marzo 2024

Condominio: deve essere riconosciuta l'agevolazione nel parcheggio al condomino disabile

Non è valida la delibera condominiale che nega il diritto al condomino disabile di poter ottenere un parcheggio condominiale, in quanto in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Verbania con il provvedimento che trovate di seguito ed emesso a seguito della domanda di nullità della delibera assembleare proposta da un condomino.

Nel caso di specie, il condomino disabile aveva richiesto il riconoscimento di un parcheggio condominiale agevolato, in forza del suo stato fisico, e quindi idoneo per il suo accesso al parcheggio, in quanto vicino all'ingresso condominiale.

L'assemblea riteneva di non accogliere l'istanza del condomino, concludendo per la conferma della disposizione originaria dei parcheggi, come da delibera.

Il condomino si rivolgeva al Tribunale di Verbania chiedendo che venisse dichiarata la nullità della delibera perché in contrasto con i principi costituzionali previsti a tutela delle persone portatrici di handicap.

Il giudice piemontese ha deciso di accogliere la domanda avanzata dal condomino, partendo dal presupposto che anche le norme in materia condominiale devono contemperare i principi costituzionali previsti a tutela del disabile.

Ne consegue che anche l'art. 1102 c.c., norma che disciplina l'uso delle cose comuni nel condominio, deve trovare interpretazione ed applicazione con gli artt.  32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost. norma a tutela delle persone portatrici di handicap, e che nel vicenda di cui trattasi non sono state considerate in ambito assembleare.

Ne consegue, come chiarito dal Tribunale di Verbania che il condomino portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - di poter parcheggiare in zona più favorevole, proprio per agevolare il suo accesso ed uscita dalla zona interessata.

Tale diritto prevale su quello degli altri condomini di avere un posto macchina più agevole e stabilito dal regolamento condominiale, in quanto non risultano gravati dei medesimi disagi fisici: "Ne consegue che, nel caso di specie, il diritto invocato dall’attore -portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta- di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale e cioè in uno dei sette stalli ricavati nel cortile, deve considerarsi preminente rispetto all’interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà; essi infatti possono comunque godere di altri sei stalli, oltre che del parcheggio pubblico limitrofo e dei box di proprietà esclusiva (con la possibilità, peraltro, per alcuni, di parcheggiare dinanzi ai propri box in base a quanto previsto nella delibera del 16/10/2015 al punto n. 4). In quest’ottica, il mancato accoglimento in sede assembleare della richiesta di F deve ritenersi illegittimo, in violazione dell’art. 1102 Cc nella sua lettura costituzionalmente orientata, con conseguente dichiarazione di nullità del punto n. 3 dell’impugnata delibera.".

Tribunale di Verbania - sentenza n. 513/2020

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